Ricorso in cassazione inammissibile per pedissequa reiterazione dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 25244 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. È parimenti manifestamente infondata la censura sul mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, quando la statuizione relativa a detta aggravante non sia stata impugnata con l’atto di appello e trovi applicazione il divieto dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. Il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio resta precluso quando la graduazione della pena sia assistita da un apparato motivazionale non arbitrario e non illogico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per i reati di truffa e ricettazione, con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Bari con decisione del 12/01/2026. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 648 cod. pen., il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen., la maturazione della prescrizione del delitto di ricettazione e censure in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
La questione centrale sottoposta alla Corte riguarda l’ammissibilità di un ricorso che, nel primo motivo, ripropone le medesime argomentazioni di merito già affrontate e risolte dal giudice dell’appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, muovendo dal primo motivo, con il quale si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 648 cod. pen. La Corte ha rilevato che tale censura si sostanzia nella mera ripresentazione delle medesime argomentazioni di merito, già puntualmente affrontate e risolte dalla corte di appello, che ha confermato la responsabilità dell’imputato con motivazione logica, non contraddittoria e aderente alle emergenze processuali.
La Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Sul punto ha richiamato il precedente Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710.
Quanto al secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen., la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Con l’atto di appello non era stata impugnata la statuizione relativa al riconoscimento di detta aggravante, cosicché il giudice dell’appello ha negato la prevalenza applicando il divieto previsto dall’art. 69, comma quarto, cod. pen.
La Corte ha poi giudicato manifestamente infondata anche la deduzione sulla maturazione della prescrizione del delitto di ricettazione. Ha osservato che la pena edittale massima, in ragione della recidiva che la aumenta di due terzi, è pari ad anni dodici, e che il tempo necessario alla prescrizione aumenta ulteriormente di altri due terzi, pervenendosi alla misura di venti anni, al netto delle cause di sospensione. Il calcolo risultava correttamente effettuato per la truffa, mentre le censure sul punto erano generiche.
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibili le deduzioni sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, perché mirano a una rivisitazione delle valutazioni discrezionali del giudice, preclusa alla cognizione di legittimità quando la graduazione della pena sia assistita da un apparato motivazionale non arbitrario e non illogico, come nel caso di specie. Ha richiamato Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Rv. 273819 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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