L’insussistenza dell’evento non prova l’assenza di condotte minatorie nella minaccia (Cass. pen. Sez. 7 n. 18979 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di minaccia, la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza dell’elemento materiale del reato è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e priva di manifeste illogicità. L’assoluzione per la mancata prova dell’evento del diverso delitto di stalking non implica automaticamente l’esclusione di condotte minatorie. L’agevolazione del recupero di un credito, realizzata mediante messaggi dal contenuto intimidatorio, integra gli estremi della minaccia, in quanto il soggetto agente avrebbe dovuto rivolgersi all’autorità giudiziaria competente anziché percorrere vie alternative. È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la trama motivazionale del provvedimento impugnato. È altresì inammissibile la doglianza sulla mancata acquisizione di tabulati telefonici qualora la parte stessa abbia indicato la propria utenza nella denuncia-querela.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata dal giudice di appello per il delitto di minaccia ai danni dell’ex coniuge, dal quale vantava un credito per il mantenimento dei figli. La difesa deduceva l’assenza di condotte minatorie, sostenendo che tale elemento fosse stato escluso dal primo giudice in sede di assoluzione dal diverso reato di stalking. Ulteriori motivi di ricorso riguardavano l’omessa acquisizione dei tabulati telefonici e la mancata valutazione del ricorso al giudice da parte dell’imputata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando come i motivi fossero meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti.
I giudici di legittimità hanno osservato che la prospettazione difensiva sull’assenza di minacce non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. L’epilogo assolutorio in primo grado era infatti fondato sulla mancanza di prova dell’evento del reato di stalking, e non già sull’assenza di condotte minatorie. Tale distinzione costituisce il passaggio centrale della decisione: la mancata prova dell’evento non equivale alla prova negativa della condotta.
Quanto alla censura relativa al ricorso al giudice, la Corte ha precisato che la ricorrente non aveva adito il giudice civile per il recupero del credito, come avrebbe potuto, ma quello penale per denunciare condotte penalmente rilevanti dell’ex coniuge. La qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di appello risultava pertanto sorretta da congrua giustificazione: l’aver intrapreso vie alternative all’autorità giudiziaria, inoltrando messaggi dal contenuto minatorio per indurre il marito al pagamento, integrava gli estremi della minaccia.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sulla mancata acquisizione dei tabulati telefonici, evidenziando che la stessa imputata aveva indicato la propria utenza nella denuncia-querela. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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