Pena base infra media edittale e motivazione generica (Cass. pen. Sez. 5 n. 19121 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione di una pena base contenuta entro la media edittale non richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente un generico rinvio all’adeguatezza della pena ed agli elementi ivi elencati. Solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore alla media edittale impone al giudice di motivare specificamente sulle valutazioni operate. La media edittale si calcola dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e sommando il risultato al minimo, non già dimezzando il massimo.
Il Fatto
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 25 febbraio 2016, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto di furto aggravato, riconoscendo le aggravanti della violenza sulle cose e dell’aver approfittato di circostanze di tempo ostative alla privata difesa, nonché la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Dopo una complessa sequenza processuale, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 26 settembre 2025, pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, aveva ritenuto le aggravanti equivalenti all’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione ed euro 200,00 di multa, escludendo la recidiva.
La Motivazione della Corte
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito, nell’escludere la recidiva, avrebbe omesso di rivalutare la pena base, rimasta immutata, nonostante la sentenza rescindente avesse demandato al giudice del rinvio di compiere le conseguenti valutazioni sul trattamento sanzionatorio.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato. In primo luogo, ha rilevato che la sentenza di annullamento non aveva imposto una riduzione della pena base, ma aveva rimesso al giudice del rinvio le valutazioni sul trattamento sanzionatorio, tra cui il bilanciamento tra circostanze eterogenee, effettuato con motivazione adeguata mediante il riferimento alla pericolosità del condannato, desunta dai molteplici precedenti penali.
La Corte ha precisato che solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore alla media edittale richiede una specifica motivazione sui criteri soggettivi ed oggettivi dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 35100 del 2019), mentre per una pena contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all’adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 2015) e quindi agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 2019).
La Corte ha inoltre chiarito il metodo di calcolo della media edittale: essa va determinata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo, non già dimezzando il massimo. Nel caso di specie, la pena irrogata, appena inferiore alla media edittale, risultava giustificata dai precedenti penali del condannato.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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