Fideiussioni antitrust e motivazione apparente: inammissibile il ricorso che non si confronta con la decisione (Cass. civ. Sez. 3 n. 15967 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione le cui censure siano fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli nel ricorso, ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione e collocazione nel fascicolo processuale. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è ridotto al “minimo costituzionale” e concerne solo l’esistenza della motivazione in sé, come la mancanza assoluta o la motivazione apparente, restando escluso il difetto di sufficienza. La censura di violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. deve dedurre un’erronea ricognizione della fattispecie astratta o una falsa applicazione della norma, non potendo risolversi nella mera affermazione della carenza motivazionale.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari aveva rigettato l’appello proposto da due soggetti avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva dichiarato l’inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti di una società cessionaria di credito, dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale e del successivo atto di integrazione. Gli appellanti avevano dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e lamentato il difetto di motivazione della decisione di primo grado, che aveva richiamato le argomentazioni di altra sentenza senza un esame specifico del caso. La Corte territoriale, ritenuta l’infondatezza dei motivi, confermava la decisione, avverso cui i soccombenti proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi ritenuti inammissibili. In primo luogo, è stata riscontrata la violazione del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., atteso che i ricorrenti non avevano debitamente riprodotto i passaggi dei motivi di appello, né ne avevano indicato la precisa collocazione processuale, impedendo alla Corte di valutare la fondatezza delle doglianze relative alla nullità delle fideiussioni.
Quanto alla denunciata violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ha rammentato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta della motivazione o la motivazione apparente, escludendosi ogni rilievo del semplice difetto di sufficienza. Tali vizi non sono stati riscontrati nella specie, poiché la sentenza impugnata si è confrontata espressamente con l’eccezione di nullità delle fideiussioni, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite in materia di nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle di intese vietate e rilevando l’assenza di prova della sussistenza di una nullità integrale.
Infine, la Corte ha chiarito che la censura di violazione di legge deve implicare un problema interpretativo della norma e non può risolversi nella mera affermazione di un difetto motivazionale. I ricorrenti, infatti, non avevano dedotto un’erronea ricognizione della fattispecie astratta né una falsa applicazione delle norme, limitandosi a contestare la carenza di motivazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per la soccombenza. La Corte ha infine dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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