Risarcimento medici specializzandi: prescrizione decennale e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 23030 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti risultavano beneficiari di sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. È inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso che si limiti a riproporre una questione già decisa con consolidato orientamento della Corte. La materia della prescrizione non è armonizzata a livello europeo, ma di competenza degli Stati membri, i quali devono solo impedire che le relative norme rendano più difficoltoso l’esercizio di diritti riconosciuti dall’ordinamento comunitario.
Il Fatto
Nel 2016, un gruppo di medici aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri ministeri, chiedendo il risarcimento del danno per la mancata percezione di una remunerazione durante il periodo di frequenza delle scuole di specializzazione, avvenuto tra il 1979 e il 1990. I ricorrenti deducevano che l’Italia aveva dato attuazione tardiva e parziale alle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, solo con la legge n. 257/1991.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione, e la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione. Avverso tale sentenza i medici avevano proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la sentenza impugnata si era conformata al consolidato orientamento giurisprudenziale. Secondo tale indirizzo, il diritto al risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle direttive in materia di compenso per i medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. La Corte ha richiamato numerosi precedenti conformi, risalenti alle sentenze gemelle del 2011 e confermati dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022.
La Corte ha inoltre respinto la richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, osservando che la materia della prescrizione non è armonizzata e che l’unico principio da rispettare è quello di non rendere più difficoltoso l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento comunitario. Nel caso di specie, la violazione delle direttive da parte dello Stato italiano era stata così evidente che i ricorrenti potevano imputare solo a sé stessi di aver atteso trentadue anni prima di agire in giudizio.
La Corte ha altresì ricordato che la Corte di giustizia si era già pronunciata su una fattispecie identica (causa C-452/09, Iaia), stabilendo che il diritto comunitario non osta all’eccezione di prescrizione, che non è necessaria una previa declaratoria di inadempimento dello Stato e che unica deroga ricorre quando lo Stato abbia causato la tardività dell’azione. Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., in quanto volto a impugnare un mero obiter dictum.
La Corte ha infine condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 37.500, oltre al pagamento di euro 20.000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., per avere proposto un ricorso caratterizzato da abuso del processo, rilevando la pertinacia della difesa, che aveva collezionato duecentonovantaquattro rigetti su questioni identiche. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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