Ultrapetizione: il giudice che accoglie la domanda principale non può esaminare la subordinata (Cass. civ. Sez. 2 n. 15789 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato impedisce al giudice che accoglie la domanda principale di una parte di esaminare e decidere la domanda che la stessa abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento della prima, a nulla rilevando che le due domande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità. La modifica in appello di una domanda riconvenzionale, con attribuzione di natura subordinata alla domanda di accertamento della proprietà per usucapione, è consentita in quanto limitazione della domanda originaria. La natura del sottotetto è determinata dai titoli e, in difetto, può ritenersi comune solo se risulti oggettivamente destinato all’uso comune; è pertinenza dell’appartamento all’ultimo piano solo quando non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo. La decisione che qualifica il locale come mera intercapedine, in contrasto con le risultanze della C.T.U., integra il vizio di travisamento della prova deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c. La sentenza che afferma la fondatezza di una censura e al contempo la dichiara assorbita è nulla per motivazione apparente.
Il Fatto
Un uomo, proprietario di alcuni appartamenti in un condominio, agiva in giudizio contro il proprietario di un altro appartamento, chiedendo l’accertamento della propria proprietà esclusiva su un sottotetto e l’inesistenza del diritto del convenuto di accedere alla scala di sua proprietà che conduce al locale. Il convenuto resisteva, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione del sottotetto e la costituzione di una servitù di passaggio sulla scala. Il Tribunale accoglieva la domanda principale, ma la Corte d’Appello, con sentenza non definitiva, accoglieva l’appello, dichiarando la proprietà del sottotetto in capo all’appellante e costituendo la servitù coattiva di passaggio. Una successiva sentenza definitiva provvedeva alla costituzione della servitù e alla trascrizione. Avverso entrambe le sentenze proponeva ricorso per cassazione la parte soccombente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c. Nell’atto di appello, la domanda di accertamento della proprietà per usucapione era stata formulata solo in via subordinata al rigetto della domanda principale di accertamento negativo. La Corte d’Appello, avendo accolto la domanda principale, non avrebbe potuto esaminare quella subordinata. Viene ribadito che l’accoglimento della domanda principale comporta l’assorbimento di quella subordinata, senza che rilevi la loro obiettiva compatibilità. La modifica della domanda in appello, da principale a subordinata, è stata ritenuta una mera limitazione della domanda originaria e, pertanto, consentita.
Con l’accoglimento del primo motivo sono stati dichiarati assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo, concernenti la dedotta extrapetizione per la pronuncia sulla proprietà a titolo pertinenziale e sulla servitù coattiva, nonché la violazione dell’art. 1051 c.c. La Corte ha accolto il quinto motivo, ravvisando un travisamento delle risultanze della C.T.U. La Corte di merito aveva escluso l’autonomia funzionale del sottotetto qualificandolo come mera intercapedine. Tale conclusione contrasta con la consulenza che ne aveva accertato l’utilizzabilità come soffitta, con un’altezza massima di metri 4,16. La natura del sottotetto, come ribadito dai precedenti citati, dipende dai titoli e, in mancanza, dalla sua potenziale idoneità a un uso autonomo, valutata in base alle caratteristiche strutturali, prima fra tutte l’altezza. L’assenza di un calpestio stabile o di identificazione catastale autonoma sono elementi irrilevanti a tal fine.
Accolto anche il settimo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte d’Appello aveva dichiarato la fondatezza di alcuni motivi di appello, assorbiti dall’accoglimento del primo, senza alcuna motivazione a sostegno. Tale statuizione, oltre a configurarsi come un cortocircuito logico, integra il vizio di mancanza assoluta di motivazione, che rende la sentenza nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c. Dichiarati assorbiti l’ottavo e il nono motivo, la Corte ha cassato le sentenze impugnate e ha rinviato alla Corte d’Appello di Venezia in differente composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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