L’assoluzione penale non travolge il giudicato tributario sui costi non documentati (Cass. civ. Sez. 5 n. 11908 del 30.04.2026)
rispettato l’anonimato, le parti sono indicate per ruolo.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione parziale della sentenza tributaria di primo grado, l’acquiescenza ai sensi dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. si verifica solo quando dall’atto emerge in modo inequivoco la volontà dell’appellante di sottoporre al giudice del gravame una parte soltanto della decisione e le statuizioni non impugnate siano autonome rispetto a quelle appellate. Ne consegue che la statuizione relativa ai costi non documentati, non contestata in appello, è coperta da giudicato interno e non può essere rimessa in discussione dal giudice di secondo grado. Inoltre, la sentenza penale definitiva di assoluzione, ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, ha efficacia di giudicato nel processo tributario solo con riferimento alle questioni che ne hanno formato oggetto, sicché il giudice tributario non può annullare in toto l’avviso di accertamento, ma è tenuto a limitare la propria pronuncia alle sole pretese coinvolte dall’assoluzione, rispettando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione costi per complessivi euro 71.551,00, di cui euro 55.000,00 relativi a fatture per operazioni inesistenti emesse da un fornitore e ulteriori euro 16.551,00 afferenti a costi non documentati, oltre a IVA indebitamente detratta. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva appello, limitando le contestazioni alla sola parte relativa alle operazioni inesistenti, valorizzando la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste, intervenuta nel processo penale a carico del fornitore. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva il gravame, annullando integralmente l’atto impositivo in applicazione dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo, incentrato sulla violazione delle norme sul giudicato. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di impugnazione parziale, l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate si verifica quando ricorrano un requisito soggettivo, ossia la volontà inequivoca dell’appellante di sottoporre al giudice solo parte della decisione, e un requisito oggettivo, ossia l’autonomia delle diverse statuizioni. Nel caso di specie, la parte della sentenza relativa ai costi non documentati per euro 16.551,00 non era stata impugnata in appello, sicché su di essa si era formato il giudicato. Tale statuizione, essendo priva di nessi con la parte impugnata, non poteva essere travolta dall’esito del gravame.
La Corte ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo, ravvisando una pronuncia ultra petita. Il giudice di secondo grado aveva annullato integralmente l’avviso di accertamento, nonostante il contribuente avesse contestato esclusivamente la deducibilità dei costi relativi alle operazioni inesistenti, senza svolgere alcuna censura avverso il recupero dei costi non documentati. La sentenza penale assolutoria, peraltro, non investiva tutte le questioni oggetto del giudizio, ma concerneva unicamente le fatture per operazioni inesistenti, sicché il giudice tributario avrebbe dovuto limitare l’annullamento alla sola parte della pretesa effettivamente travolta dall’assoluzione.
I giudici di legittimità hanno precisato che la natura di impugnazione-merito del processo tributario e il rispetto dei principi della ragionevole durata del processo impongono al giudice, ove sia accertata la parziale insussistenza della pretesa, di ricondurre la stessa nella misura corretta, annullando l’atto impositivo solo nella parte priva di titolo, in conformità al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. L’accoglimento dei primi due motivi ha determinato l’assorbimento dei restanti, fondati su profili di omessa motivazione e sulla mancata considerazione dell’onere probatorio gravante sul contribuente ex art. 2697 cod. civ.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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