L’efficacia delle dichiarazioni rese in conciliazione rispetto all’accertamento ispettivo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11833 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, il giudice di merito non viola gli artt. 2699 e 2700 c.c. laddove valuti le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, e riportate nel relativo verbale, non come prova legale ma secondo il proprio prudente apprezzamento, ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c. Al contempo, i verbali di conciliazione giudiziale conclusi tra il lavoratore e il datore di lavoro in un separato giudizio, aventi ad oggetto la sussistenza del rapporto, costituiscono rispetto all’amministrazione, estranea a quei giudizi, res inter alios acta e, pertanto, non possono essere opposti all’accertamento ispettivo. La loro valenza, così come quella delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui convincimento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, non potendosi ravvisare alcuna inversione dell’onere probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania aveva rigettato l’opposizione proposta da una lavoratrice avverso cinque ordinanze ingiunzione, emesse dall’Ispettorato provinciale del lavoro per illeciti amministrativi. La Corte d’Appello di Catania, dichiarata la contumacia dell’Ispettorato, confermava la decisione di primo grado. L’appellante lamentava che il primo giudice avesse ritenuto provata la sussistenza dei rapporti di lavoro, in forza delle dichiarazioni rese dalle due lavoratrici agli ispettori e riportate nei verbali, nonostante le stesse avessero successivamente dichiarato, in sede di conciliazione giudiziale, di non aver mai avuto alcun rapporto lavorativo con l’odierna ricorrente. La decisione è stata impugnata per cassazione dalla soccombente, con un unico motivo, cui l’Ispettorato ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo del ricorso principale, la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 420, terzo comma, c.p.c. e degli artt. 2699 e 2700 c.c., lamentando che i giudici di merito non avessero considerato la valenza dei verbali di conciliazione giudiziale, che avrebbero dovuto far ritenere insussistente il rapporto di lavoro. La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato come la sentenza impugnata non avesse affatto attribuito alle dichiarazioni rese in fase ispettiva l’efficacia di prova legale fino a querela di falso, limitandosi a una valutazione di attendibilità e specificità, secondo il prudente apprezzamento del giudice. In tal senso, il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha poi chiarito che i verbali di conciliazione giudiziale, intervenuti in giudizi tra la ricorrente e le lavoratrici, non essendo l’Ispettorato parte di quei processi, costituivano rispetto a quest’ultimo res inter alios acta, con efficacia di titolo esecutivo limitata alle sole parti di quei giudizi.
Quanto al richiamo alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2004, la Corte ne ha escluso la pertinenza, trattandosi di disciplina relativa alla particolare procedura di cui al d.lgs. n. 124/2004, la cui applicazione al caso concreto non era stata nemmeno dedotta. Allo stesso modo, è stata esclusa la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova: la Corte d’appello non aveva operato alcuna inversione, ma si era limitata a formare il proprio convincimento sulla base di entrambe le risultanze istruttorie. Il richiamo all’art. 2691 c.c. è stato corretto in rectius art. 2697 c.c.
Il rigetto del ricorso principale ha comportato l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali e all’ulteriore versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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