Revocatoria ordinaria: inammissibile la censura sulla valutazione degli indizi di scientia damni (Cass. civ. Sez. 3 n. 12298 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è ammissibile solo quando si contesti che il giudice di merito abbia fondato la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non anche quando la critica si risolva nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o di una differente inferenza probabilistica. Il vincolo di parentela tra disponente e terzo acquirente non integra una presunzione assoluta di conoscenza del pregiudizio, ma costituisce un indizio da valutare nel quadro indiziario complessivo. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ravvisabile solo nell’utilizzazione di prove non proposte o di fatti non acquisiti al processo, mentre la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo in caso di errata allocazione dell’onere probatorio.
Il Fatto
La cessionaria di un credito bancario, subentrata alla banca originaria, aveva proposto azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. avverso la vendita di un immobile effettuata dai debitori in favore del figlio, acquirente del cespite. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la scientia damni del terzo acquirente, e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, escludendo che il rapporto di parentela e gli altri elementi indiziari fossero sufficienti a dimostrare la malafede dell’acquirente. Avverso tale sentenza la società cessionaria proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili. Con le prime tre doglianze, la ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., censurando l’esclusione della prova presuntiva della scientia damni del terzo acquirente. La Suprema Corte ha precisato che la denuncia di violazione dell’art. 2729 cod. civ. non può risolversi nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella accolta dal giudice di merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità del ragionamento decisorio e l’insussistenza dei requisiti della presunzione.
La Corte ha chiarito che la gravità della presunzione richiede un ragionamento probabilistico basato sull’id quod plerumque accidit, senza che sia necessaria la certezza assoluta del fatto ignoto, mentre la precisione esige che l’inferenza si indirizzi verso il fatto ignoto senza lasciare spazio ad alternative. La concordanza, infine, opera in modo relativo, richiedendo la coerenza con gli altri elementi probatori. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva compiuto un esame analitico e complessivo delle circostanze, valutando il reale esborso del prezzo, l’autonomia dei nuclei familiari e l’estraneità dell’acquirente alla società debitrice.
Quanto alla dedotta frammentazione atomistica degli indizi, la Corte ha ricordato che il procedimento logico presuntivo si articola in una previa analisi dei singoli elementi per scartare quelli irrilevanti e in una successiva valutazione complessiva, censurabile in sede di legittimità solo per illogicità manifesta. Ha inoltre escluso che la Corte d’Appello avesse preteso una prova diretta della scientia damni, rilevando che la decisione si fondava su un rigoroso vaglio degli indizi di segno opposto. Il vincolo di parentela, ha aggiunto la Corte, costituisce solo un indizio da valutare nel contesto complessivo, non una presunzione assoluta di conoscenza del pregiudizio.
Le ultime due censure, relative alla violazione degli artt. 115 e 2697 cod. proc. civ., sono state parimenti dichiarate inammissibili. La prima perché il riferimento al deterioramento dei rapporti familiari costituiva un elemento del ragionamento presuntivo fondato sulle allegazioni difensive, privo di decisività rispetto alla ratio decidendi basata sull’effettivo pagamento del prezzo. La seconda perché la ricorrente non aveva contestato l’errata allocazione dell’onere probatorio ma si era limitata a postulare un diverso esito della valutazione delle prove. All’inammissibilità dei motivi è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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