Illegittima la riqualificazione in appello della domanda di ripetizione di indebito bancario (Cass. civ. Sez. 1 n. 17358 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, va distinta l’ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti – introducendo così nuovi temi di indagine – dall’ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica. Il giudice d’appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal primo giudice, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica coincidano o si pongano in relazione di continenza con quelli allegati nell’atto introduttivo. È, pertanto, inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. il motivo d’appello che, mediante una riqualificazione della pretesa, introduce un quadro fattuale nuovo, desunto d’ufficio dal giudice da documenti non puntualmente valorizzati dalla parte, con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate nel TEG anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, quarto comma, cod. pen., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito e dovendosi ritenere presunto il collegamento in caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione del mutuo.
Il Fatto
Il correntista aveva proposto azione di ripetizione di indebito nei confronti della banca, con riferimento a un rapporto di conto corrente acceso negli anni ’90, deducendo la mancanza di pattuizioni sottoscritte relative a tassi d’interesse, capitalizzazione, commissione di massimo scoperto e altre spese. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non assolto l’onere probatorio per l’omessa produzione del contratto e degli estratti conto completi. La Corte d’appello, riformando la decisione, aveva invece ritenuto che l’assenza di un contratto scritto costituisse l’allegazione fondante della domanda, valorizzando a tal fine il contenuto di una consulenza tecnica di parte richiamata in citazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, concernenti la violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. La sentenza impugnata aveva qualificato la domanda originaria come fondata sull’inesistenza del contratto scritto, traendo tale prospettazione non già dall’atto di citazione, ma da un passaggio della consulenza tecnica di parte, non specificamente valorizzato dall’appellante. Tale operazione ha comportato l’introduzione di un fatto costitutivo nuovo, mai allegato in primo grado, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa della banca.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l’ipotesi in cui la parte deduca fatti nuovi rispetto a quelli già allegati – configurandosi un mutamento della domanda – dall’ipotesi in cui, fermi i fatti, venga prospettata una diversa qualificazione giuridica, trattandosi in tal caso di mera emendatio libelli. Tale potere di riqualificazione, sebbene spetti anche al giudice d’appello, non può tradursi nell’avallare un novum, dovendo la modifica fondarsi sugli stessi fatti allegati in primo grado.
Con riferimento all’onere probatorio, la Corte ha precisato che è onere di chi agisce in ripetizione di indebito provare i fatti costitutivi della domanda, ossia l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti, mediante la produzione del contratto e degli estratti conto. La generica indicazione circa l’epoca di accensione del rapporto e la mancata deduzione della nullità per difetto di forma scritta non potevano fondare una presunzione di anteriorità del rapporto al 1992, tale da giustificare l’esenzione dall’obbligo di forma.
Quanto al quarto e quinto motivo, relativi all’inclusione nel calcolo del TEG dei costi assicurativi, la Corte li ha ritenuti infondati, conformandosi al principio per cui la fattispecie usuraria è definita dall’art. 644 cod. pen. e che le Istruzioni della Banca d’Italia non assumono valore vincolante per il giudice, il quale deve comunque applicare la legge. La mancata inclusione dei costi assicurativi nei decreti ministeriali non ne comporta l’esclusione dal calcolo della soglia, imponendo semmai la disapplicazione dei decreti stessi ove illegittimi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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