L’esenzione IMU per i fabbricati costruiti non si estende agli acquistati e ristrutturati; mancato errore di fatto decisivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 3347 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., la contestazione dell’errore di fatto deve essere decisiva, ossia idonea a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la pronuncia impugnata. L’errore di fatto, consistito nell’aver supposto l’acquisto di immobili in realtà edificati dalla contribuente, non è decisivo quando la decisione si fonda su un’autonoma ratio decidendi, relativa alla mancata dimostrazione dell’attuale destinazione alla vendita dei fabbricati, indispensabile per il riconoscimento dell’esenzione IMU di cui all’art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201/2011. Tale esenzione, per il tenore letterale della norma e per il coordinamento sistematico con l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992, spetta solo ai fabbricati “costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita” e non può essere estesa a quelli acquistati e ristrutturati.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014, relativo a immobili “beni merce” dalla stessa posseduti, per i quali rivendicava l’esenzione di cui all’art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201/2011. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in riforma, lo rigettava, ritenendo che la contribuente non avesse documentato l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e che gli immobili non fossero di recente costruzione.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, rigettato da questa Corte con ordinanza n. 10392/2025. La società ha quindi proposto istanza di revocazione ex artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto, consistito nell’avere la Corte supposto l’acquisto degli immobili, in realtà edificati dalla stessa società, e nell’avere considerato inesistente la loro costruzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo di revocazione, rilevando che l’errore denunciato dovrebbe trarsi dal principio di diritto enunciato nell’ordinanza gravata, ove si afferma che l’esenzione spetta solo ai fabbricati “costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita” e non si estende a quelli acquistati e ristrutturati. La ricorrente ha sostenuto che tale precisazione si fonda su un errore di percezione, risultante dagli atti di causa, essendo gli immobili stati edificati dalla medesima, seppur in epoca risalente.
La Corte ha riconosciuto che l’ordinanza impugnata è, in effetti, incorsa in un errore di fatto, avendo dato per accertato l’acquisto degli immobili, mentre gli stessi erano stati edificati dalla contribuente negli anni ’90. Tale svista percettiva, tuttavia, non è stata ritenuta decisiva ai fini della revocazione.
La ratio decidendi dell’ordinanza gravata, come ribadito nella sua motivazione, si fonda sull’autonoma circostanza che la società non aveva dimostrato che gli immobili, seppur costruiti, fossero ancora destinati alla vendita al momento dell’imposizione. La mancanza di tale prova, richiesta per il riconoscimento dell’esenzione, non è stata inficiata dall’erronea qualificazione della società come impresa acquirente anziché costruttrice.
Pertanto, richiamando il proprio orientamento consolidato in materia di revocazione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto l’eventuale errore di fatto non è in grado di travolgere la ragione giuridica della decisione impugnata. La società è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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