Rimborso dell’imposta di registro: la riforma in appello prevale sulla transazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 20747 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che dichiara la cessazione della materia del contendere in forza di una transazione stragiudiziale della lite riforma la decisione di prime cure e determina il venir meno del presupposto impositivo dell’imposta di registro già corrisposta sulla sentenza riformata, con conseguente diritto al rimborso ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986. Il limite dell’opponibilità all’Amministrazione finanziaria dell’accordo transattivo, previsto dalla seconda parte della medesima disposizione, opera esclusivamente con riguardo alla transazione stragiudiziale, soggetta a separata tassazione, e non anche alla sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere pronunciata in grado di appello. La pronuncia di riforma, passata in giudicato, è pertanto sempre opponibile all’Amministrazione, ancorché estranea all’accordo negoziale che ha definito la lite.
Il Fatto
La società contribuente aveva corrisposto l’imposta di registro sulla sentenza del Tribunale che aveva definito il giudizio di primo grado. A seguito della riforma di tale decisione in appello, con sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione stragiudiziale tra le parti, la società aveva chiesto il rimborso dell’imposta versata, ottenendo il diniego dell’Amministrazione finanziaria.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, pronunciando sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione, ritenendo la sentenza di appello opponibile all’Amministrazione soltanto se quest’ultima avesse preso parte all’accordo transattivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio per cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere implica la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata. Le parti, regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia; il fenomeno che si verifica non è una cassazione della sentenza impugnata, bensì l’accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale.
Richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità, la Corte ha ribadito che, in tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria ex art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, il provvedimento giudiziario è imponibile anche ove sia stato impugnato, ma non anche quando sia stato già riformato o annullato, con conseguente venir meno del presupposto impositivo e diritto al rimborso. La sentenza di riforma in appello, pertanto, giustifica la ripetibilità dell’imposta liquidata sulla decisione di prime cure.
La Corte ha quindi esaminato e distinto il precedente richiamato dall’Amministrazione, concernente la fattispecie della transazione stragiudiziale di cui non sia parte l’Amministrazione stessa: in quel caso, oggetto della tassazione è l’accordo negoziale, equiparato dall’art. 37, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 131/1986 ad una sentenza passata in giudicato. Tale ipotesi, tuttavia, non viene in rilievo nella vicenda in esame, nella quale la ripetibilità dell’imposta consegue alla sentenza dichiarativa in appello della cessata materia del contendere, che ha riformato la decisione di prime cure.
La Corte ha precisato che la sentenza di riforma in appello deve essere distinta dalla transazione, soggetta a separata tassazione: ed è solo per quest’ultima che vale il limite dell’opponibilità all’Amministrazione finanziaria, quando il contribuente chieda il rimborso dell’imposta di registro corrisposta sulla sentenza allorquando sopravvenga una transazione stragiudiziale, la quale sconta a sua volta l’imposta. Valutata la fondatezza del motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta versata, oltre interessi legali dalla data dell’istanza, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
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Nota della Redazione
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