Contratto di conto corrente bancario, forma del fido di fatto e onere della prova delle rimesse ripristinatorie (Cass. civ. Sez. 1 n. 21243 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento negativo del saldo del conto corrente e di nullità delle clausole contrattuali è autonoma rispetto alla domanda di condanna alla ripetizione dell’indebito, sicché la sua eventuale inammissibilità non ne determina il rigetto. L’erronea interpretazione delle domande ed eccezioni non è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché attiene all’apprezzamento del fatto riservato al giudice di merito. La nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta, ex art. 117 t.u.b., è una nullità di protezione che opera solo a vantaggio del cliente, sicché la banca non può eccepirla. L’esistenza del c.d. fido di fatto e il suo limite possono essere provati, anche contro il cliente, con mezzi diversi dal documento contrattuale, quali estratti conto, riassunti scalari e segnalazioni alla Centrale dei Rischi. L’accertamento del carattere ripristinatorio delle rimesse e dell’onere di allegazione del limite dell’affidamento costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in cassazione.
Il Fatto
La banca impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale aveva accertato, in favore del correntista, un saldo del conto corrente bancario pari a una somma inferiore a quella risultante dalla contabilità, rideterminando l’importo alla luce dell’illegittima capitalizzazione degli interessi e dell’indeterminabilità della commissione di massimo scoperto. In particolare, la banca deduceva l’insussistenza dell’interesse del correntista all’accertamento del saldo e la prescrizione delle rimesse, negando la sussistenza di un valido contratto di affidamento per difetto di forma scritta.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la banca contestava l’interesse del correntista alla domanda di accertamento negativo del saldo. Ha precisato che l’erronea interpretazione delle domande non integra la violazione di una norma di diritto, ma si risolve in un vizio di motivazione sull’apprezzamento di fatto, non deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La valutazione della Corte territoriale, secondo cui la domanda di ripetizione conteneva anche quella di accertamento, non poteva essere quindi scrutinata in sede di legittimità.
Il secondo motivo, con cui la banca contestava la natura ripristinatoria delle rimesse per l’assenza di un contratto di apertura di credito redatto per iscritto, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio per cui la nullità per difetto di forma, prevista dall’art. 117 t.u.b., è una nullità di protezione che, ai sensi dell’art. 127, secondo comma, t.u.b., opera solo a vantaggio del cliente e non può essere eccepita dall’istituto di credito. Ha inoltre ricordato che il cliente può provare l’esistenza dell’affidamento con mezzi diversi dal documento contrattuale, come gli estratti conto o il libro fidi.
Quanto alla prova dell’affidamento per facta concludentia, la Corte ha precisato che l’onere del correntista di allegare il limite dell’affidamento non richiede l’indicazione espressa di uno specifico importo, potendo questo risultare implicitamente dalle deduzioni svolte. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato l’esistenza del “fido di fatto” e il suo limite, individuato nel massimo scoperto consentito. La censura della banca, volta a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, è stata quindi ritenuta inammissibile in quanto involgente un apprezzamento di fatto riservato al merito e comunque condotto in conformità ai principi di diritto.
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Nota della Redazione
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