Rito abbreviato e appello: nessuna rinnovazione della prova dichiarativa senza integrazione probatoria (Cass. pen. Sez. 2 n. 175 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riforma una sentenza di proscioglimento non è tenuto a disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. quando il giudizio di primo grado si sia svolto con rito abbreviato non integrato, ossia senza che sia stata disposta l’integrazione probatoria a norma degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen. La scelta dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la consapevole rinuncia all’oralità e al contraddittorio nella formazione della prova, sicché l’assoluzione in primo grado non impone, in appello, l’assunzione di prove dichiarative che non siano state assunte nel giudizio di merito.
Il Fatto
Con sentenza del 28 aprile 2025, la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza di assoluzione emessa con rito abbreviato dal Gip del Tribunale di Trieste, ha condannato gli imputati alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ciascuno per il delitto di cui all’art. 642 cod. pen., commesso in concorso, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Avverso la sentenza di condanna hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo, nei motivi identici per entrambi, la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, attesa la ritenuta decisività delle dichiarazioni rese dal proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, e il vizio di motivazione per manifesta illogicità nella valutazione delle prove secondo il principio del ragionevole dubbio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, del d.lgs. n. 150/2022, applicabile ratione temporis, prevede che, in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato.
Nel caso di specie, essendosi proceduto con rito abbreviato nell’ambito del quale non era stata disposta alcuna integrazione probatoria, non sussisteva il dovere del giudice di appello di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso da Sez. 2, n. 10401 del 2024 e da Sez. 1, n. 45235 del 2024, secondo cui il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento assunta all’esito del giudizio abbreviato non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa.
Quanto alla dedotta incompatibilità con i principi del giusto processo, la Corte ha osservato che i riti alternativi fondati sul consenso dell’imputato non pongono problemi di compatibilità con la CEDU, in base al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di Strasburgo, secondo cui nulla impedisce a una persona di rinunciare spontaneamente alle garanzie di un equo processo, in maniera espressa o tacita. La rinuncia deve essere non equivoca, assistita da garanzie commisurate alla sua gravità e non confliggente con interessi pubblici significativi.
La Corte ha inoltre precisato che la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che aveva imposto la rinnovazione anche nel rito abbreviato, ha garantito una tutela più elevata di quella richiesta dalla Convenzione, la quale, in caso di rito abbreviato, non esige l’oralità e l’immediatezza stante l’espressa e consapevole rinuncia a tali garanzie. Il d.lgs. n. 150/2022, restringendo l’ambito della rinnovazione, ha pertanto riallineato la disciplina interna al livello di tutela convenzionale, senza violare l’art. 111 Cost.
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto volto a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
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Nota della Redazione
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