Ricorso per cassazione inammissibile contro l’ordinanza sul reclamo (Cass. pen. Sez. 5 n. 268 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Tribunale decide sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa previsione legislativa, non impugnabile. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, fatta eccezione per i soli casi di manifesta abnormità dello stesso, non ricorrendo la quale alcuna deviazione dal modello procedimentale tipizzato dalla disposizione del codice di rito. Tale regola non subisce deroghe in forza dell’art. 111 Cost., poiché la garanzia del comma 7 riguarda esclusivamente le sentenze, non anche le ordinanze non impugnabili. Le eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione al medesimo giudice che l’ha emessa.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, rigettava il reclamo proposto dalle persone offese ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. Avverso tale decisione, le persone offese proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge per difetto di integrazione del contraddittorio. Il ricorso veniva deciso ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il dato normativo, rilevando come l’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. stabilisca espressamente che il Tribunale, in caso di reclamo avverso il provvedimento che dispone l’archiviazione, decida con “ordinanza non impugnabile”.
In virtù di tale previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato l’inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo, come confermato dai precedenti citati (Sez. 6, ord. n. 17535 del 23.03.2018; Sez. 5, n. 7988 del 26.02.2025). A tale regola la Corte ha individuato un’unica eccezione, rappresentata dai casi di manifesta abnormità del provvedimento impugnato, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
L’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ancona quale giudice del reclamo non è stata ritenuta abnorme, in quanto costituisce manifestazione di un potere espressamente riconosciuto al Tribunale dal codice di rito e i cui contenuti sono perfettamente conformi a quelli tipici previsti dall’art. 410-bis cod. proc. pen., non ravvisandosi alcuna deviazione dal modello procedimentale tipizzato.
La Corte ha inoltre escluso che la decisione sul reclamo sia ricorribile per Cassazione in forza dell’art. 111 Cost., in quanto la garanzia prevista dal comma 7 della norma costituzionale riguarda esclusivamente le sentenze, non anche le ordinanze o i decreti di archiviazione e, per quanto di interesse, neppure le ordinanze non impugnabili adottate in sede di reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.
Da ultimo, la Corte ha chiarito che eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione, da chiedere al medesimo giudice che l’ha emessa, come affermato da Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019 e conformemente da Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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