La prova presuntiva del dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale (Cass. pen. Sez. 1 n. 865 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942 richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale elemento soggettivo non deve essere necessariamente provato per via diretta, ma può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto. L’omessa tenuta delle scritture contabili integra la fattispecie qualora si accerti che lo scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori. Qualificano il dolo specifico elementi quali l’ingente entità del passivo, la non occasionalità dell’attività fraudolenta organizzata su base familiare, il comportamento ostruzionistico tenuto nei confronti del curatore e la protrazione dell’omissione per un arco temporale significativo. La valutazione di tali elementi, se congruamente motivata, è rispettosa dei principi di legittimità e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado, con sentenza del 27 giugno 2023 del GUP del Tribunale di Gela, per i reati di cui all’art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, r.d. n. 267/1942. La Corte d’appello di Caltanissetta rigettava l’impugnazione, ma la Corte di cassazione, con sentenza n. 1912 del 15 ottobre 2024, annullava la sentenza limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, rilevando che la motivazione non aveva dato adeguato conto della sussistenza dell’elemento psicologico. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte territoriale rigettava nuovamente l’appello. Avverso tale sentenza, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per la mancata motivazione in ordine al dolo specifico del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha premesso che la condotta contestata consisteva nell’aver tenuto le scritture contabili della ditta individuale dal 2008 al 2015 in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, al fine di recare pregiudizio ai creditori. Nel giudizio di rinvio, il giudice aveva il compito di accertare il dolo specifico, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per integrare la bancarotta documentale fraudolenta.
La Corte ha ricordato che, in materia, la prova dell’elemento soggettivo può essere desunta dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta. Ha richiamato il principio secondo cui la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali può essere ricostruita dall’attitudine del dato fattuale a evidenziare l’intento fraudolento.
Nel caso concreto, la Corte territoriale, in sede di rinvio, aveva correttamente valorizzato quali elementi indiziari l’ingente entità del passivo, la non occasionalità dell’attività fraudolenta organizzata su base familiare, il comportamento ostruzionistico nei confronti del curatore e l’omessa tenuta delle scritture contabili per ben otto anni. Tali elementi, valutati unitariamente, denotavano una forte intenzionalità e un preciso disegno di frodare le ragioni creditorie. La Suprema Corte ha qualificato detta motivazione come congrua e rispettosa dei principi di legittimità, non essendo stata attinta da censure specifiche.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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