Sequestro probatorio di dispositivi informatici e principio di proporzionalità (Cass. pen. Sez. 2 n. 1120 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta. È legittimo il sequestro di dispositivi informatici finalizzato all’estrapolazione e alla selezione dei dati in essi contenuti, purché il vincolo sia ab origine commisurato al bisogno probatorio, con indicazione di criteri di selezione e con previsione di restituzione del dispositivo e della copia forense una volta decorso il tempo ragionevolmente necessario. Il sequestro avente carattere esclusivamente “esplorativo”, cioè volto a sondare il dispositivo senza una specifica finalità probatoria, viola il principio di proporzionalità. Il motivo di ricorso che contesti statuizioni non contenute nel provvedimento impugnato è inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta dagli indagati avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, avente ad oggetto banconote false, macchinette contasoldi, contabilità e dispositivi informatici. Gli indagati, indagati per i reati di ricettazione, riciclaggio e detenzione di banconote contraffatte, proponevano ricorso per cassazione sollevando due motivi: il primo relativo al sequestro di somme di denaro che assumevano essere state rinvenute nella loro disponibilità; il secondo, concernente la dedotta natura “esplorativa” del sequestro dei dispositivi informatici.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha richiamato il principio per cui, avverso le ordinanze in materia di sequestro, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, comprendendovi i casi di motivazione mancante o apparente, ma non l’illogicità manifesta della motivazione.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato non consentito, avendo i ricorrenti contestato il sequestro di somme di denaro che non erano affatto oggetto del decreto di convalida impugnato, ma di un diverso e successivo decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento impugnato riguardava esclusivamente le banconote false, le macchinette contasoldi e i dispositivi informatici.
Sul secondo motivo, la Corte ha ricordato che il riesame del sequestro probatorio impone di verificare l’astratta configurabilità del reato e la possibilità effettiva di un rapporto tra la cosa e il reato stesso. Ha quindi affermato che il sequestro di dispositivi informatici non è vietato, ma deve conformarsi al principio di proporzionalità, dovendo essere commisurato, fin dall’origine, all’esigenza di estrapolare i dati necessari, sia con l’indicazione di criteri di selezione, sia temporalmente.
La Corte ha precisato che deve essere disposta la tempestiva restituzione del dispositivo e della copia forense dei dati, una volta selezionati quelli pertinenti al reato. Nel caso di specie, il decreto di convalida indicava specificamente la finalità di estrapolare e selezionare i dati utili alle indagini e prevedeva la restituzione dei dispositivi entro un termine ragionevole di sessanta giorni, escludendo così il carattere “esplorativo” del sequestro. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.