Fungibilità della detenzione per reati associativi e cessazione della permanenza (Cass. pen. Sez. I n. 1448 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione di pene detentive, qualora la condanna riguardi un reato associativo contestato in forma “aperta”, senza indicazione della data di cessazione della condotta, l’eventuale esclusione del computo del periodo di pena espiata per altro reato non può fondarsi in via meramente presuntiva sulla data della pronuncia della sentenza di primo grado. La regola processuale che riconduce la consumazione del reato permanente alla sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a tale data, gravando sull’accusa l’onere di provare la protrazione della condotta. Spetta pertanto al giudice dell’esecuzione accertare l’effettiva data di cessazione della permanenza, attraverso l’analisi approfondita degli elementi emersi nel giudizio di merito e della motivazione della sentenza di condanna.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione respingeva la richiesta del condannato volta al riconoscimento, a titolo di fungibilità, del periodo di carcerazione sofferto tra il 25 febbraio 2005 e il 31 gennaio 2007, in relazione a una condanna per associazione di stampo mafioso. La contestazione associativa era stata formulata in forma “aperta” e la sentenza di primo grado era successiva al periodo detentivo per il quale era chiesta la fungibilità.
Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto la domanda infondata richiamando la data della pronuncia di primo grado come momento di cessazione della permanenza, con conseguente preclusione ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale accertato l’effettiva protrazione del reato associativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, enunciando il principio per cui il riferimento alla contestazione “aperta” e all’ancoraggio della fine della permanenza alla sentenza di primo grado afferisce a una regola di natura processuale. Tale regola non esime il giudice dell’esecuzione dal vaglio inerente alla ricognizione dell’effettiva data del commesso reato, da compiersi anzitutto sulla scorta della motivazione resa dal giudice della cognizione.
La Suprema Corte ha precisato che la ragione della contestazione “aperta” poggia sul rilievo che l’imputato è chiamato a difendersi in relazione a un fatto la cui essenziale connotazione è la persistenza nel tempo, senza necessità di contestazioni suppletive. Sotto il profilo cognitivo, la regola processuale non equivale a presunzione di colpevolezza fino alla data della sentenza di primo grado, spettando all’accusa l’onere di fornire la prova della protrazione della condotta criminosa.
La Corte ha altresì chiarito che, in tema di associazione mafiosa, lo stato detentivo non esclude di per sé la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo con la cessazione della consorteria o con il recesso o l’esclusione dell’associato. La rescissione del legame può essere desunta da un lungo periodo di detenzione senza contatti, da una contrapposizione interna o da altri fatti oggettivi, gravando sull’interessato un mero onere di allegazione.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione si era limitato a richiamare la data della sentenza di primo grado senza indicare se tale conclusione derivasse da quanto accertato dal giudice della cognizione o da altri elementi. La motivazione è stata pertanto ritenuta carente, poiché fondata unicamente sulla data della pronuncia di primo grado, senza una verifica specifica dell’effettiva persistenza della permanenza associativa dopo l’arresto del condannato.
L’ordinanza impugnata è stata conseguentemente annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio, da effettuarsi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi indicati.
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Nota della Redazione
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