Rideterminazione della pena senza criteri motivazionali: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 2 n. 1708 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l’incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam e dall’indicazione dell’entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. È inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che prospetti una alternativa lettura delle risultanze istruttorie, quando la ricostruzione difensiva sia stata oggetto di esame e disattesa dal giudice di merito con argomentazioni logiche e coerenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria emessa con rito abbreviato, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., rideterminava la pena inflitta all’imputata in due anni, otto mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa per i reati di rapina aggravata in concorso e di detenzione e porto di una pistola a salve.
Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e alla disciplina del concorso nel reato; con il secondo motivo, l’erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen., per l’omessa applicazione della riduzione per il rito e la mancata esposizione dei criteri di determinazione dell’aumento per i reati satellite.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha ribadito che l’introduzione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio nell’art. 533 cod. proc. pen. non ha mutato la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione: la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto non integra un vizio di motivazione se la versione difensiva sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito, richiamando il precedente Sez. 1, n. 5517 del 2024.
Nel caso concreto, la corte territoriale aveva esaminato le argomentazioni difensive relative al noleggio dell’autovettura impiegata per la rapina e valorizzato gli elementi investigativi di conferma del supporto logistico fornito dalla ricorrente, quali l’indicazione del coimputato come secondo guidatore, il duplice scambio di vetture nel giorno della rapina, l’apposizione di una targa rubata e il contenuto della conversazione intercettata. La ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa era stata, quindi, disattesa con motivazione immune da vizi logici.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La motivazione della sentenza impugnata, nel riconoscere l’attenuante e rideterminare la pena, non consentiva di comprendere quale fosse stata la pena base considerata, la frazione di diminuzione applicata, l’entità dell’aumento per il reato satellite e la riduzione per il rito abbreviato.
In tema di reato continuato, ha chiarito la Corte, la sintesi dell’incremento non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. e dall’indicazione delle ragioni degli aumenti, in considerazione della cornice edittale e delle circostanze applicate, richiamando il precedente Sez. 2, n. 25273 del 2024. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.
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Nota della Redazione
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