Inammissibile il ricorso del PM basato su rilettura in fatto (Cass. pen. Sez. 1 n. 1963 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, nel valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si limiti a contestare la motivazione non ravvisando una violazione dei canoni di valutazione degli indizi ma prospettando una mera ricostruzione fattuale alternativa, basata su una diversa lettura del materiale investigativo. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare non può estendersi alla verifica della rispondenza dell’apparato argomentativo alle acquisizioni processuali, ma deve arrestarsi al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi. Il ricorso che non individui la specifica norma di legge violata, deducendo una violazione dell’art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen., è inammissibile per genericità.
Il Fatto
Il Tribunale del Riesame di Cagliari annullava l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un indagato, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nel reato di omicidio e nel porto di armi da fuoco.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione delle regole sul concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 cod. pen., sostenendo che il tribunale avesse valutato gli elementi indiziari in modo atomistico, senza procedere a una valutazione globale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando come esso fosse interamente basato su una rilettura in fatto del materiale investigativo, diffusamente esaminato e non illogicamente valutato dal Tribunale del Riesame.
I giudici di legittimità hanno ribadito che l’indagine demandata alla Corte è circoscritta al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali. Le deduzioni del ricorrente, pertanto, si risolvevano nel sollecitare una diversa valutazione degli elementi a carico, che non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il coerente giudizio di merito, tipicamente riservato al giudice di merito.
Con specifico riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato come il ricorrente non avesse fornito elementi sulla rilevanza concorsuale della condotta dell’indagato, essendo la sua posizione basata su una serie di argomenti che il Tribunale aveva logicamente valutato come meri sospetti e non come indizi, distinguendo tra elementi probatori raggiunti attraverso un ragionamento inferenziale e mere congetture suscettibili di assecondare ipotesi alternative.
In particolare, la Corte ha condiviso la motivazione del Tribunale del Riesame, che aveva evidenziato l’assenza di elementi circa il fatto che l’indagato fosse in contatto con l’esecutore materiale dell’omicidio o gli avesse prestato il proprio telefono cellulare, nonché la circostanza che l’esecutore materiale, trovandosi già sul luogo dell’omicidio prima della consumazione del fatto, non avesse necessità di ricevere informazioni circa la presenza della vittima.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva omesso ogni specificazione in ordine alla norma di legge che si assumeva violata, limitandosi a criticare le modalità del percorso logico argomentativo del Tribunale, che invece aveva correttamente proceduto a una lettura unitaria degli elementi indiziari, evidenziando la mancanza di tasselli probatori fondamentali per il giudizio di responsabilità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.