L’omessa prescrizione è errore di diritto insindacabile nel ricorso straordinario (Cass. pen. Sez. 7 n. 2097 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, avverso la sentenza di rinvio, riproponga la censura di omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già espressamente disattesa dalla sentenza rescindente. Gli eventuali errori di diritto, conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali, rimangono estranei all’area dell’errore di fatto e sono pertanto inoppugnabili in sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, in sede di rinvio, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara di condanna della ricorrente alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 500 euro di multa per i reati di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, commi 1 e 3, e 625, n. 2), cod. pen. Il giudizio di rinvio era stato disposto a seguito dell’annullamento da parte della Corte di cassazione della precedente sentenza di secondo grado, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La medesima doglianza era già stata formulata con il ricorso che aveva dato luogo alla sentenza rescindente, la quale l’aveva espressamente disattesa, procedendo al calcolo dei termini di prescrizione e fissandone la scadenza all’anno 2027. Nel nuovo atto di impugnazione, il ricorrente faceva altresì riferimento all’istituto della correzione della sentenza ex art. 625-bis cod. proc. pen., segnalando un presunto “errore di diritto” in cui sarebbe incorsa la sentenza rescindente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che la censura relativa alla prescrizione, già disattesa dalla sentenza rescindente, si poneva in contrasto con il giudicato interno formatosi sull’odierna questione. La riproposizione della medesima doglianza, fondata su una questione già esaminata e risolta, non poteva trovare ingresso nel giudizio di legittimità, valicando i confini segnati dalla decisione di annullamento con rinvio.
Quanto al riferimento all’art. 625-bis cod. proc. pen., la Corte ha osservato che il ricorrente, nel segnalare l'”errore di diritto” in cui sarebbe incorsa la sentenza rescindente, aveva reso evidente la collocazione della censura al di fuori del perimetro del ricorso straordinario. Tale strumento è infatti esperibile esclusivamente per gli errori di fatto, non per gli errori di diritto, che conseguono all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali e sono pertanto inoppugnabili. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il precedente di Sez. 5, n. 29240 del 2018.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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