Onere motivazionale sul periculum anche nella confisca obbligatoria (Cass. pen. Sez. 2 n. 3292 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e finalizzato alla confisca obbligatoria deve contenere una motivazione, sia pure concisa, anche in ordine al periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. L’onere motivazionale può ritenersi assolto solo se il provvedimento si sofferma sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. La motivazione non può limitarsi a una formula assertiva ed è necessario che il giudice si confronti con le deduzioni difensive che prospettino l’assenza del pericolo di dispersione patrimoniale.
Il Fatto
Con decreto del 23/06/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro nella titolarità di un indagato per il delitto di truffa aggravata, sino alla concorrenza di una determinata somma, con sequestro per equivalente in via subordinata. L’indagato era accusato di avere omesso di comunicare lo svolgimento di attività incompatibili con il rapporto di pubblico impiego a tempo pieno e indeterminato con una università, avvalendosi di due società per occultare i compensi ricevuti.
Il Tribunale, adito in sede di riesame, confermava il provvedimento. Avverso l’ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: omessa motivazione sul fumus commissi delicti, erronea interpretazione di una norma extrapenale e omessa motivazione in ordine al periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti la sussistenza del fumus commissi delicti, ritenendoli infondati. Il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la partecipazione societaria dell’indagato e l’attività medico-professionale svolta all’interno delle strutture, considerando non dirimente l’intervenuta cessazione delle attività a partita IVA prima del periodo di contestazione. La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di misure cautelari reali, la verifica del fumus non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali.
Accolto, invece, il terzo motivo. La Corte ha ribadito che anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria deve essere motivato in ordine al periculum in mora, richiamando il principio delle Sezioni Unite Ellade, secondo cui l’onere motivazionale non è derogato e deve essere assolto indicando le ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere disperso, deteriorato o alienato.
Nel caso di specie, sia il decreto genetico sia l’ordinanza del Tribunale risultavano apodittici. In particolare, il Tribunale si era limitato ad affermare che il denaro, se lasciato nella disponibilità dell’indagato, avrebbe potuto eludere le pretese creditorie della Pubblica Amministrazione, senza confrontarsi con le deduzioni difensive che avevano prospettato l’assenza di pericolo di dispersione alla luce della posizione professionale e del volume reddituale annuo documentato.
La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, limitatamente alla verifica della sussistenza del requisito del periculum in mora.
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Nota della Redazione
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