Inammissibili le censure sul patteggiamento oltre i motivi tipizzati (Cass. pen. Sez. 2 n. 2262 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia per vizi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non costituisce vizio deducibile. La censura per erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo nei casi di errore manifesto, mentre il vizio di motivazione è rilevante esclusivamente per le statuizioni non riconducibili all’accordo tra le parti.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., riconosciute le attenuanti generiche e la continuazione con un reato giudicato con precedente sentenza, ritenuta più grave. La decisione aveva altresì disposto la confisca di alcuni reperti e la restituzione di somme di denaro alla persona offesa.
Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di mancanza di motivazione. In particolare, sosteneva che il giudice si fosse limitato a recepire l’accordo senza effettuare un controllo effettivo sulla correttezza dell’intesa, sulla congruità della pena e sull’assenza di cause di proscioglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente richiamato il contenuto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017, evidenziando il carattere tassativo dei motivi di impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Ha quindi ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la mancata verifica circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. esuli dai vizi deducibili, così come il ricorso per vizio di motivazione sia ammissibile solo con riferimento alle statuizioni non facenti parte dell’accordo tra le parti.
Nel caso di specie, la censura relativa al difetto di motivazione è stata ritenuta eccentrica rispetto a una sentenza che esponeva una motivazione compiuta sia sulla qualificazione giuridica dei fatti, sia sulla verifica dell’assenza di cause di proscioglimento. Quanto alla dedotta erronea qualificazione giuridica, la Corte ha precisato che tale censura è ammissibile solo quando l’errore sia manifesto, ossia palesemente evidente dal testo del provvedimento, evenienza non riscontrabile nella fattispecie.
Infine, la Corte ha escluso che la lamentata assenza di controllo sulla correttezza dell’intesa potesse essere ricondotta ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, sia perché l’imputato era presente all’udienza, sia perché non era stato allegato alcun vizio del consenso. La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata con la procedura semplificata di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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