Inammissibile la rilettura del compendio probatorio in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 2468 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di motivazione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., si risolva nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Il sindacato del giudice di legittimità sui vizi della motivazione non include la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale di Agrigento aveva condannato l’imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 360,00 di multa per i reati di furto pluriaggravato, danneggiamento e porto di armi ingiustificato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione e la mancata assunzione di prove decisive in relazione al riconoscimento della responsabilità penale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità. Ha ribadito che esula dai poteri del giudice di legittimità la «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
La Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, secondo cui la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità. Ha inoltre precisato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato della Corte di cassazione sui vizi della motivazione, rimanendo preclusa la pura rilettura dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006).
Nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità penale. La doglianza si risolveva, pertanto, in una richiesta di rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito nella valutazione della prova.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 186/2000).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.