Esclusione della particolare tenuità del fatto e sindacato sulla pena media (Cass. pen. Sez. 7 n. 2465 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiede la sussistenza congiunta, e non alternativa, dei presupposti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento. Il giudice di merito deve valutare entrambi gli indici-criterio delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i parametri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen. La relativa valutazione, se correttamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. In tema di trattamento sanzionatorio, una specifica motivazione è dovuta solo quando la pena sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; la scelta di una pena media o prossima al minimo è riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Agrigento aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen.. La Corte di appello di Palermo aveva integralmente confermato la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’eccessiva entità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito la natura dei presupposti applicativi della causa di non punibilità, evidenziando che il tenore letterale dell’art. 131-bis cod. pen. impone una verifica congiunta della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento. Ha ricordato che il giudice è chiamato a rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità.
Con riferimento al caso concreto, la Corte ha ritenuto che tutti gli elementi indicati nella sentenza impugnata fossero stati correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la sussumibilità del fatto nell’ipotesi disciplinata dall’art. 131-bis cod. pen. Ha, quindi, affermato che la valutazione del giudice di merito, quando sostenuta da motivazione adeguata, non è sindacabile in sede di legittimità, richiamando il principio espresso da Sez. 3, n. 47039 del 2015.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri di commisurazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. La scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., è invece insindacabile perché riservata al giudice di merito, come ribadito da Sez. 2, n. 36104 del 2017 e da altre pronunce conformi.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, come stabilito da Corte Cost., sent. n. 186/2000.
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Nota della Redazione
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