Il giudice del rinvio non riesamina l’inammissibilità già decisa (Cass. pen. Sez. 5 n. 3303 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio è tenuto, ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., a uniformarsi alla sentenza rescindente per ogni questione di diritto in essa decisa e a limitare la propria cognizione alle sole questioni per le quali il rinvio è stato disposto. Le statuizioni contenute nella sentenza di legittimità non sono sindacabili dal giudice del rinvio, neppure quando la sentenza sia viziata da errore materiale o di fatto, potendo tale vizio essere fatto valere esclusivamente con il rimedio straordinario dell’art. 625-bis cod. proc. pen.. L’inoppugnabilità della sentenza di cassazione preclude al giudice del rinvio ogni controllo sulla sussistenza di vizi in procedendo nella fase del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio che ampli il thema decidendum devoluto, valutando profili di inammissibilità dell’istanza non attinti dall’annullamento, viola il principio devolutivo.
Il Fatto
La ricorrente, tramite il proprio difensore, proponeva istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. con riferimento a cinque pronunce di condanna per reati in materia di stupefacenti, estorsioni, partecipazione ad associazione mafiosa e armi. La Corte di appello di Napoli, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza. A seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Prima sezione della Corte di cassazione, la Corte di appello dichiarava l’istanza inammissibile per reiterazione di una precedente istanza già respinta con ordinanza inoppugnabile. Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Quinta sezione penale ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri due, e ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato il principio per cui la sentenza rescindente delimita il perimetro del nuovo giudizio: l’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. impone al giudice del rinvio di uniformarsi alla pronuncia di legittimità, mentre il quarto comma preclude la rilevazione di nullità o inammissibilità verificatesi nei giudizi precedenti.
La Corte ha precisato che il vincolo derivante dal principio di diritto affermato in sede di legittimità non può essere rimosso dal giudice del rinvio, il quale non può esercitare un controllo sulla sussistenza di vizi in procedendo nella fase del giudizio di cassazione. Ha richiamato i propri precedenti, secondo cui le statuizioni della sentenza rescindente sono insindacabili anche in caso di errore materiale o di fatto, rimediabile solo con l’incidente straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., nonché la giurisprudenza costituzionale che individua nell’evitare la perpetuazione dei giudizi un interesse fondamentale dell’ordinamento.
Nel caso di specie, la Corte di appello, anziché limitarsi alla questione demandata — valutare il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso già riconosciuto per i coimputati — aveva ampliato la propria cognizione, dichiarando l’istanza inammissibile perché reiterativa di una precedente istanza respinta con ordinanza inoppugnabile. Tale valutazione esulava dal perimetro del giudizio di rinvio, configurando una violazione del principio devolutivo.
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Nota della Redazione
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