Revoca della sospensione condizionale per nuova condanna a pena sospesa (Cass. pen. Sez. 1 n. 3618 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., ha natura dichiarativa e opera al momento del verificarsi dei suoi presupposti, con effetti ex tunc. La condanna a pena condizionalmente sospesa non può essere causa di revoca della sospensione concessa con una precedente condanna solo se la seconda sospensione non sia anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva o per altra causa; in tale ipotesi, non opera la salvezza di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., che presuppone due condanne entrambe a pena sospesa.
Il Fatto
Il Tribunale di Marsala, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza del pubblico ministero volta alla revoca, ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale concessa con una sentenza del 12/06/2013, irrevocabile il 24/09/2015. Il giudice aveva ritenuto che la successiva condanna del 16/05/2022, irrevocabile il 04/02/2024, per un fatto commesso il 01/02/2020, essendo stata a sua volta condizionalmente sospesa, non potesse integrare i presupposti della revoca.
Avverso l’ordinanza ha proposto opposizione, riqualificata in ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica, evidenziando che la sospensione concessa con la sentenza del 16/05/2022 era già stata revocata dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del 03/01/2025, per mancato adempimento dell’obbligo cui era subordinata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale è revocata di diritto se il condannato commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro i termini della sospensione. La revoca ha natura dichiarativa e opera automaticamente al verificarsi dei presupposti, con effetti che retroagiscono al momento della condizione.
Richiamando il principio consolidato per cui una condanna a pena sospesa non può causare la revoca di una precedente sospensione, la Corte ne ha precisato il limite: tale principio presuppone che la seconda sospensione non sia anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva. In caso contrario, non può invocarsi l’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente fatto salvo dal primo comma dell’art. 168, poiché tale disposizione si basa sul presupposto di due condanne entrambe a pena sospesa.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato il travisamento in cui era incorso il giudice dell’esecuzione, che aveva erroneamente presunto ancora efficace la sospensione concessa con la sentenza del 16/05/2022, nonostante fosse già stata revocata con ordinanza del 03/01/2025 per il mancato adempimento dell’obbligo imposto al condannato. L’errore aveva determinato il rigetto dell’istanza di revoca della sospensione relativa alla prima condanna.
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Marsala, che nel nuovo esame verificherà la ricorrenza delle condizioni di legge per la revoca del beneficio, alla stregua dei principi indicati.
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Nota della Redazione
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