La ricettazione richiede fumus concreto e reato presupposto individuato (Cass. pen. Sez. 2 n. 4238 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto. Il reato presupposto della ricettazione deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia; la mera detenzione di denaro contante, in quanto bene fungibile, non consente di affermarne la provenienza delittuosa, con la conseguenza che, in mancanza di un concreto collegamento tra la somma sequestrata e fatti-reato specifici, il provvedimento impositivo del vincolo risulta affetto da violazione di legge e deve essere annullato senza rinvio con restituzione del bene all’avente diritto.
Il Fatto
Con ordinanza del 19 settembre 2025, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale relativamente alla somma di euro 20.480,00 rinvenuta nella disponibilità di un indagato per il reato di ricettazione. Il denaro era stato trovato nel possesso dell’uomo in occasione di un fermo, all’esito di una più ampia indagine, condotta dalla Procura europea, che aveva ricostruito l’operatività di un gruppo dedito a frodi fiscali nel settore del commercio di prodotti tecnologici e filo di rame; l’indagato risultava coinvolto, per un periodo risalente a circa due anni e mezzo prima, in vicende di riciclaggio. I difensori ricorrevano per cassazione deducendo la violazione di legge per la mancata individuazione del reato presupposto e il vizio di motivazione in ordine alla provenienza delittuosa della somma.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, rilevando che dall’ordinanza impugnata non è dato cogliere quale sia la condotta delittuosa finalizzata ad integrare la fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., non emergendo alcun concreto elemento, che vada al di là di meri sospetti, per individuare il reato presupposto della ricettazione. Il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento su dati quali la professionalità nel settore del riciclaggio, il legame con una società risultata priva di operatività e l’assenza di giustificazioni sul trasporto del denaro, elementi ritenuti non sufficienti.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui il fumus del delitto di ricettazione può essere inferito dal rinvenimento di cospicue somme non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, ma anche dalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa, precisando che tali elementi ulteriori non possono consistere nelle sole modalità di occultamento o nella mancata giustificazione della disponibilità.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno evidenziato la risalenza dei fatti di riciclaggio, l’assenza di un collegamento tra la somma sequestrata e la precedente indagine e la natura fungibile del denaro, la cui detenzione non consente di affermarne la provenienza delittuosa per il solo fatto che le condizioni economiche dell’indagato non ne giustifichino il possesso. La ricollegabilità della somma a fatti delittuosi risultava, pertanto, meramente ipotizzata, essendo gli stessi ancora in corso di accertamento.
La Corte ha pertanto qualificato la motivazione come apodittica e non rispettosa dei principi di diritto che regolano la materia, determinando una violazione di legge rilevabile in sede di legittimità. Ha conseguentemente disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con la restituzione all’avente diritto del denaro sequestrato.
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Nota della Redazione
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