Ricorso inammissibile per mancanza di specificità dei motivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 4378 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che non indichi gli elementi alla base delle censure, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’accertamento della responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha valutato i motivi di ricorso, entrambi ritenuti inammissibili. In relazione al primo motivo, concernente la responsabilità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico. La Corte ha ricordato che, a pena di inammissibilità, il ricorrente non ha soltanto l’onere di dedurre censure su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare gli elementi alla base delle proprie lagnanze. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta, il ricorso non indicava tali elementi, impedendo al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato.
Quanto al secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. La Corte ha inoltre precisato che la motivazione sulla quantità di pena è necessaria solo se questa sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, potendo altrimenti essere sufficienti formule come “pena equa” o “congrua”, richiami alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.
In ordine alle attenuanti generiche, la Suprema Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi, rimanendo gli altri disattesi da tale valutazione. Nel caso di specie, la motivazione del diniego è risultata esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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