Revoca detenzione domiciliare senza previo giudizio di evasione (Cass. pen. Sez. 7 n. 5511 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, sesto comma, ord. pen. è legittimamente disposta nei confronti del condannato che ne fruisca in presenza di ripetute e accertate violazioni delle prescrizioni imposte, anche prima della definizione del giudizio per il reato di evasione eventualmente contestato. Il giudice di merito è tenuto a valutare la condotta come sintomatica di un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni, incompatibile con la prosecuzione della misura, senza che la mancata considerazione di circostanze attenuanti o di giustificazioni soggettive possa integrare un vizio di legittimità. In sede di legittimità, la censura che richieda una diversa ponderazione dei medesimi elementi fattuali è inammissibile, in quanto volta a ottenere una non consentita rilettura del merito.
Il Fatto
La misura alternativa della detenzione domiciliare era stata concessa a un condannato, successivamente sospesa in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza per l’arresto in flagranza per il reato di evasione. L’ordinanza impugnata era stata emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva disposto la revoca della misura sulla base dell’accertata violazione della prescrizione di non uscire dal Comune e del mancato rispetto della fascia oraria consentita per le uscite.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando che la revoca fosse stata disposta sulla mera considerazione della violazione, senza una valutazione concreta della gravità della condotta, del corretto comportamento tenuto durante il giudizio penale e della partecipazione a un percorso di sostegno psicologico e terapeutico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 47-ter, sesto comma, ord. pen., che impone la revoca della detenzione domiciliare allorché il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. Ha poi ricordato il principio consolidato per cui la revoca può essere legittimamente disposta anche prima della definizione del giudizio per il reato di evasione, richiamando il precedente di Sez. 1, n. 41540 del 2010.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente valutato l’accertato e incontestato allontanamento dall’abitazione in orario non consentito e la violazione della prescrizione di non recarsi fuori dal Comune, apprezzando tale condotta come comportamento contrario alla legge e alle prescrizioni e, pertanto, incompatibile con la prosecuzione della misura.
Quanto alle osservazioni difensive, la Corte le ha ritenute una critica al merito della decisione impugnata, inidonea a inficiare la complessiva valutazione di incompatibilità. Anche l’argomentazione relativa all’avviso del ritardo dato alla caserma non ha trovato accoglimento, configurandosi come mera richiesta di rilettura dei dati fattuali. La censura, pertanto, è stata dichiarata inammissibile, in quanto preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, in linea con il principio espresso da Sez. 6, n. 5465 del 2020. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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