Inammissibile in Cassazione la censura su norme costituzionali o CEDU (Cass. pen. Sez. 5 n. 6031 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame in materia di sequestro è proponibile solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Ne consegue che non sono deducibili con tale mezzo i vizi di motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge. Non è altresì consentito dedurre come motivo di ricorso la violazione di norme costituzionali o di disposizioni della CEDU, che possono costituire solo fondamento di una questione di legittimità costituzionale, non proposta. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è soddisfatto se l’atto individua il punto devoluto, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato e precisando i motivi di dissenso. Costituiscono asserzioni apodittiche le censure che si limitano a rivendicare la buona fede del terzo senza prospettare una violazione di legge deducibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 22 aprile 2025, rigettava l’appello della società cessionaria avverso il provvedimento del GIP di Napoli Nord che aveva respinto l’istanza di dissequestro di macchinari industriali sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il sequestro era stato disposto in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di autoriciclaggio dei beni della società fallita, trasferiti attraverso una complessa sequenza di cessioni fino all’odierna ricorrente.
Il Tribunale, nell’escludere la buona fede della società cessionaria, aveva ricostruito l’intera vicenda traslativa, esaminando le condizioni economiche delle cessioni, la congruità e provenienza dei corrispettivi e le anomalie nei pagamenti. Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibili le censure fondate sulla violazione di norme costituzionali e della CEDU, dedotte con riferimento agli artt. 6 CEDU, 111 e 42 Cost. e all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Ha ricordato che l’inosservanza di disposizioni costituzionali non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può costituire solo fondamento di questione di legittimità costituzionale, nella specie non proposta.
Quanto alle norme della Convenzione EDU, la Corte ha precisato che, rivestendo il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost., la loro violazione è deducibile per cassazione unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità, anch’essa non proposta nel ricorso.
La Corte ha poi rilevato che il ricorso avverso l’ordinanza del riesame in materia di sequestro è proponibile solo per violazione di legge, con la conseguenza che non possono essere dedotti i vizi di motivazione, separatamente previsti come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Nel merito, l’unico motivo che contestava la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. è stato ritenuto fondato su mere asserzioni apodittiche, limitandosi la ricorrente a rivendicare la propria buona fede senza prospettare alcuna violazione di legge deducibile. A fronte dell’articolata motivazione del Tribunale, che aveva ricostruito l’intera sequenza delle cessioni dalla società fallita, la ricorrente non aveva instaurato quel rapporto di simmetria strutturale tra motivi di gravame e statuizioni rese nel provvedimento impugnato richiesto dal principio di specificità dei motivi ex art. 581 cod. proc. pen.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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