La condotta mendace in interrogatorio esclude la riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 6200 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condotta dell’indagato che abbia dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo. Ai fini del relativo accertamento, il giudice della riparazione può rivalutare gli elementi probatori acquisiti nel processo penale, purché non ritenga provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso né esclusi fatti che questi ha ritenuto provati. La falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti resa dall’indagato in sede di interrogatorio integra condotta volontaria equivoca, rilevante ove causalmente sinergica rispetto all’applicazione o al mantenimento della misura, e non è assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva di cui all’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.. La mera negazione degli addebiti o l’affermazione di estraneità ai fatti costituisce invece legittimo esercizio del diritto di difesa e non è ostativa all’indennizzo.
Il Fatto
Il ricorrente, assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso i fatti relativi a ipotesi di tentata estorsione aggravata e porto d’armi, aveva proposto domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia cautelare in carcere e, successivamente, di arresti domiciliari.
Il giudice della riparazione aveva rigettato la domanda, ravvisando un profilo di colpa grave ostativo, fondato sull’ingerenza del richiedente nella gestione dell’impresa del fratello e sui contatti intrattenuti con la persona offesa per convincerla a riprendere un lavoro non retribuito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che la causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo postula comportamenti, processuali o extra-processuali, che abbiano concorso a determinare la detenzione, dovendo il giudice di merito valutarne l’incidenza causale secondo un iter logico-motivazionale autonomo e con valutazione ex ante.
Ha quindi enunciato il principio per cui il giudice della riparazione può rivalutare i fatti emersi nel processo penale, anche se accertati o non esclusi, al solo fine di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione, con il limite di non contraddire gli accertamenti compiuti dalla sentenza di proscioglimento.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito si fosse adeguatamente confrontato con la pronuncia assolutoria, valorizzando la circostanza — dalla stessa sentenza non esclusa — che il richiedente fosse l’effettivo gestore dell’impresa e che avesse plurimi contatti con la persona offesa finalizzati a convincerla a ottemperare alla richiesta di riprendere il lavoro. Ha altresì giudicato congrua la valutazione della telefonata nel corso della quale il cognato aveva proferito una frase dal tono univocamente minaccioso.
Quanto alla non veridicità di quanto riferito in sede di interrogatorio, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, anche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 188/2021, il mendacio dell’indagato, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce condotta volontaria equivoca ostativa all’indennizzo.
La Corte ha infine precisato che le considerazioni svolte appaiono assorbenti rispetto alla valutazione delle frequentazioni ambigue, per le quali non era stata chiarita la valenza sinergica rispetto alla detenzione subita, e ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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