Sindacabilità limitata del riesame in Cassazione e ruolo associativo (Cass. pen. Sez. 2 n. 6570 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato e delle esigenze cautelari, trattandosi di apprezzamenti rimessi al giudice di merito. Il controllo di legittimità sulle ordinanze di riesame è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e all’assenza di illogicità evidenti. Il vizio di motivazione non è sindacabile quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato. La presenza dell’indagato nel luogo di incontro del gruppo, quale alter ego del capo clan detenuto, con il compito di verificare l’esecuzione di una spedizione punitiva, costituisce un valido elemento indiziante della sua partecipazione all’associazione mafiosa.
Il Fatto
Con ordinanza del 08/09/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno applicava all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., finalizzato alla commissione di reati in materia di armi, di ricettazione e detenzione e cessione di armi, nonché di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. L’indagato proponeva istanza di riesame, deducendo l’insussistenza della gravità indiziaria e l’incompatibilità delle sue condizioni di salute con la restrizione carceraria, chiedendo la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.
Il Tribunale del Riesame di Salerno rigettava l’istanza. Avverso tale ordinanza, l’indagato ricorreva per cassazione deducendo la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, contestando la valenza delle intercettazioni e il ruolo di cassiere attribuitogli, nonché l’eccessiva gravosità della misura cautelare, tenuto conto delle precarie condizioni di salute.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti del tribunale del riesame, richiamando il principio secondo cui l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi fattuali né di riconsiderazione delle esigenze cautelari. Il controllo è pertanto circoscritto alla verifica della congruità logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza, restando estranea la verifica della sufficienza motivazionale sulle questioni di fatto, quando la motivazione non risulti prima facie carente.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il quadro indiziario delineato, e confermato dal Tribunale del riesame, conteneva una ricostruzione storica e una valutazione giuridica sufficientemente giustificative della ritenuta sussistenza del delitto di associazione mafiosa. Il fulcro del convincimento derivava dalle intercettazioni in cui gli indagati discutevano di armi e del prezzo di acquisto di quattro pistole, avendone già la disponibilità.
Quanto al delitto di tentata estorsione aggravata, il Tribunale aveva evidenziato che il ricorrente, pur non partecipando materialmente all’operazione, apportava un contributo alla spedizione punitiva in quanto, presente nel luogo di incontro degli indagati quale alter ego del capo clan detenuto, aveva il compito di verificarne l’esecuzione in itinere. Tale episodio, compiuto in un contesto camorristico, era stato correttamente ritenuto elemento gravemente indiziante della partecipazione al gruppo criminale. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non si confrontasse con tale analitica disamina, limitandosi a riproporre una diversa lettura del materiale indiziario.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha giudicato il motivo reiterativo, osservando che la contestazione del reato associativo mafioso è assistita dalla doppia presunzione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura carceraria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per essere i motivi in parte generici e in parte manifestamente infondati.
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Nota della Redazione
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