Ricorso reiterativo e inammissibilità: il reato presupposto nella ricettazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 7124 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduce violazione di legge con censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle difese già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito è inammissibile. Il delitto di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, di cui all’art. 586-bis, comma 7, cod. pen., può costituire reato presupposto della ricettazione ex art. 648 cod. pen. Per la sua configurabilità non è richiesto che l’attività sportiva sia svolta a livello professionistico o agonistico, trattandosi di fattispecie di pericolo volta a prevenire i rischi dell’abuso di sostanze dopanti.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in sede di merito, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Caltanissetta. Con un unico motivo lamentava violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato presupposto necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., contestando la qualificazione della propria condotta come commercio clandestino di sostanze anabolizzanti.
La Motivazione della Corte
La corte ha osservato che la doglianza non era deducibile perché fondata su argomentazioni che si risolvevano nella integrale ripresa delle difese già presentate in appello e puntualmente disattese. I giudici di merito avevano adeguatamente motivato, individuando il reato presupposto nel delitto di cui all’art. 586-bis, comma 7, cod. pen.
La corte ha quindi ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che per la configurabilità delle condotte vietate dall’art. 586-bis cod. pen. — includenti il commercio di sostanze anabolizzanti — non è necessario che l’attività sportiva sia svolta a livello professionistico o agonistico. L’ipotesi di reato costituisce una fattispecie di pericolo finalizzata a prevenire i rischi legati all’utilizzo di sostanze dopanti.
Alla luce di tali principi, la censura difensiva diretta a limitare la sfera dei potenziali autori del reato ai soli “atleti” è stata ritenuta non condivisibile. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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