Pericolosità sociale attuale e misura di sicurezza dopo l’abrogazione delle presunzioni (Cass. pen. Sez. I n. 7229 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema vigente, a seguito dell’abrogazione dell’art. 204 cod. pen. ad opera della legge n. 633 del 1986, le misure di sicurezza personali possono essere ordinate solo previo accertamento in concreto che l’agente sia persona socialmente pericolosa. Tale accertamento, che costituisce un imprescindibile presupposto sia al momento dell’applicazione della misura sia al momento della sua esecuzione, deve essere compiuto dal giudice anche quando la misura sia stata applicata in sede di cognizione con sentenza di condanna, e deve fondarsi su elementi concreti indicativi della probabilità di commissione di nuovi reati. Il giudizio di pericolosità può essere legittimamente supportato anche dalle informazioni contenute nel decreto ministeriale di proroga del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., sempre che esse vengano valutate criticamente alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non si traduca in un automatico ed esclusivo rinvio a tale provvedimento.
Il Fatto
Con ordinanza del 12 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva l’appello proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato il detenuto socialmente pericoloso, applicandogli la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria.
Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 202 e 203 cod. pen. e degli artt. 579 e 580 cod. proc. pen. Sosteneva, in particolare, l’illegittimità di un automatismo che avrebbe fatto discendere la pericolosità sociale dalla sottoposizione al regime detentivo differenziato, nonché l’inconferenza degli elementi tratti dal decreto ministeriale di proroga e la mancata valutazione di elementi favorevoli, quali la buona condotta carceraria, l’assenza di procedimenti pendenti e la disponibilità di un ente ad accoglierlo per attività di volontariato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito l’evoluzione normativa in materia, richiamando la sentenza Sez. I n. 35996 del 2019. Ha ricordato che l’art. 417 cod. pen., nella sua formulazione originaria, imponeva l’applicazione obbligatoria di una misura di sicurezza per i delitti di associazione per delinquere, senza richiedere alcun accertamento concreto della pericolosità. Tale quadro è stato radicalmente modificato dalla legge n. 633 del 1986, che ha abrogato l’art. 204 cod. pen. e le connesse presunzioni di pericolosità, in conformità alle pronunce della Corte costituzionale.
La Corte ha quindi evidenziato che, nel sistema vigente, l’art. 31, comma 2, della legge n. 633 del 1986 impone che tutte le misure di sicurezza personali siano ordinate solo previo accertamento della pericolosità sociale. Ha richiamato, inoltre, la sentenza Corte cost. n. 66 del 2023, secondo cui le misure di sicurezza operano se e quando l’autore del fatto esprime in concreto la sua pericolosità, sia nel momento dell’applicazione che in quello dell’esecuzione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente condotto tale accertamento in concreto, valorizzando una pluralità di elementi: la gravità dei reati, il ruolo apicale del ricorrente all’interno di un’organizzazione mafiosa, la sua mancata dissociazione e la persistente operatività del sodalizio. Gli elementi tratti dal decreto ministeriale di proroga del regime differenziato sono stati considerati come concorrenti a delineare il giudizio di pericolosità, ma non quali fonti di una presunzione assoluta, essendo stati sottoposti a una valutazione critica e ponderata secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen..
La Corte ha, infine, ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero in parte reiterative di quelle già disattese in sede di appello e non idonee a superare la congrua motivazione del provvedimento impugnato, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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