Gravi indizi e droga parlata: inapplicabile l’art. 192 c.p.p. in fase cautelare (Cass. pen. Sez. 4 n. 8620 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con cui si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il criterio di valutazione previsto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non si applica all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.; pertanto, la fattispecie della c.d. droga parlata non impone, nella fase cautelare, l’adozione di criteri di valutazione rafforzati, la cui operatività è limitata al giudizio di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di L’Aquila, quale giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Pescara aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di una donna, gravemente indiziata di plurime cessioni di cocaina, contestate ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Le ipotesi accusatorie si fondavano principalmente sul contenuto di conversazioni intercettate tramite messaggistica WhatsApp e videochiamate, senza che fosse avvenuto alcun sequestro di sostanza stupefacente.
Avverso l’ordinanza del riesame, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l’insufficiente confronto del Tribunale con la versione alternativa resa dall’indagata in sede di interrogatorio di garanzia e, dall’altro, l’omessa valutazione della concretezza del pericolo di reiterazione, nonché l’inadeguatezza della misura applicata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari, richiamando l’orientamento costante secondo cui il controllo demandato al giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della congruenza e della logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha affermato la gravità del quadro indiziario, senza che sia possibile procedere a una nuova valutazione degli elementi fattuali.
Con riferimento alla censura relativa alla mancata applicazione dei criteri rigorosi previsti per la c.d. droga parlata, la Corte ha chiarito che il criterio di valutazione di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. attiene al giudizio di merito e non trova applicazione nella fase cautelare, ove la legge richiede unicamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Tale assunto ha reso la relativa allegazione difensiva manifestamente infondata in punto di diritto, tanto più che il giudice del riesame aveva comunque proceduto a un compiuto esame degli elementi indiziari per ciascuno degli episodi contestati.
La Corte ha altresì ritenuto generiche le osservazioni relative alla lingua in cui erano avvenute le conversazioni intercettate, non avendo la difesa specificamente individuato quelle poste alla base del titolo cautelare, e non credibile la ricostruzione alternativa dell’indagata, smentita dai contenuti delle comunicazioni e dai riferimenti espliciti alle somme di denaro oggetto dello scambio.
Quanto alle esigenze cautelari, il Collegio ha reputato congrua la motivazione del Tribunale, che aveva fondato il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione sulla gravità e sulla reiterazione delle condotte, sull’inserimento in un canale consolidato di approvvigionamento e sulla circostanza che l’indagata avesse commesso i fatti mentre era ammessa alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell’art. 47 dell’ordinamento penitenziario. Manifestamente infondata è stata infine ritenuta la deduzione relativa al decorso del tempo, essendosi i reati consumati in un arco compreso tra l’ottobre 2024 e il gennaio 2025.
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