Remissione tacita di querela e irreperibilità: serve l’avvertimento specifico (Cass. pen. Sez. 6 n. 9940 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di remissione tacita di querela, la fattispecie di cui all’art. 152, comma 3, n. 1), cod. proc. pen. integra un’ipotesi tipizzata di manifestazione tacita di volontà rimessoria, desumibile per facta concludentia solo da comportamenti non equivoci. L’operatività della norma richiede che il querelante sia stato previamente ed espressamente avvertito che la sua assenza dall’udienza, senza giustificato motivo, sarebbe stata valutata come volontà di rimettere la querela. Non è sufficiente la mera comunicazione dell’atto di citazione, occorrendo la prova della conoscenza, reale e non solo legale, del contenuto dell’atto e delle conseguenze della condotta inerte. L’irreperibilità del querelante, in assenza di tale specifica informazione, non può essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di insistere nella punizione del colpevole.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila confermava la condanna di quattro imputati per il reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen., così riqualificate le condotte originariamente contestate come tentata estorsione ex art. 629 cod. pen. Agli stessi era contestato di aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la persona offesa, incaricata di eseguire lavori di ristrutturazione su un immobile sottoposto a sequestro e confisca, ad abbandonare l’abitazione e a sospendere i lavori, mediante minacce di morte e l’affermazione di volersi riprendere la casa. La persona offesa non aveva ceduto alle pressioni, consentendo il mancato compimento del reato.
Avverso la sentenza di secondo grado, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza. Tra questi, la remissione tacita di querela per l’irreperibilità della parte offesa, l’inutilizzabilità della querela e dei verbali di individuazione fotografica acquisiti ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., la ricorrenza della scriminante della legittima difesa e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha preliminarmente rilevato come i motivi di ricorso costituissero una mera riproposizione delle censure devolute ai giudici di appello, senza un confronto critico con l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, connotandosi per genericità e astrattezza.
Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito che la remissione tacita di querela, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150/2022, opera solo quando il querelante, citato in qualità di testimone, non compare all’udienza senza giustificato motivo. La ratio deflattiva della norma impone che il querelante sia stato avvertito delle conseguenze della sua assenza. Nel caso di specie, la persona offesa era divenuta irreperibile e non vi era prova della conoscenza effettiva dell’atto di citazione e delle possibili conseguenze processuali. Ne deriva che l’assenza non poteva essere interpretata come volontà di rimettere la querela, difettando il necessario presupposto informativo.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 512 cod. proc. pen. La disposizione consente la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che tra gli atti “assunti” rientrano anche quelli semplicemente “ricevuti”, come la querela. Parimenti, i verbali di individuazione fotografica, prova atipica, sono acquisibili quando sia impossibile la formale ricognizione dibattimentale. Il mancato consenso degli imputati è irrilevante in presenza del requisito dell’irripetibilità.
La Corte ha poi disatteso il terzo motivo, volto a censurare la valutazione del compendio probatorio. Le doglianze sull’attendibilità dei testimoni non possono essere dedotte come violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma solo nei limiti del vizio di motivazione di cui alla lett. e). Nel caso di specie, le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., erano state ritenute attendibili e corroborate da riscontri esterni. La Corte ha richiamato il principio per cui tali dichiarazioni, rese in presenza di adeguate garanzie procedurali, possono costituire base esclusiva dell’accertamento di responsabilità.
Quanto alla dedotta scriminante, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 52 cod. pen. e dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La condotta minatoria era finalizzata a ottenere l’immediato soddisfacimento di una pretesa, in assenza di una situazione di pericolo attuale. La restituzione dell’immobile, intervenuta due anni dopo i fatti, era irrilevante. Manifestamente infondata è risultata altresì la censura sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., correttamente esclusa in ragione della reiterazione delle condotte minatorie, del contesto e dei precedenti penali degli imputati. Del pari infondate sono state ritenute le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche, sulla dosimetria della pena e sulla conversione della pena pecuniaria, parametrata ai sensi dell’art. 53 legge n. 689/1981.
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Nota della Redazione
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