L’overruling favorevole non travolge il giudicato sulla confisca (Cass. pen. Sez. 1 n. 9955 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di condanna non può essere rimosso dal giudice dell’esecuzione allorché il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale, anche se espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non integri una causa di abolizione del reato ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. La sopravvenuta rivisitazione interpretativa circa la natura sostanziale della confisca per equivalente, pur se favorevole al condannato, non è assimilabile all’abrogazione normativa né alla declaratoria di illegittimità costituzionale, atteso che le decisioni delle Sezioni Unite hanno efficacia meramente persuasiva e non vincolante per il giudice dell’esecuzione al di fuori del giudizio di rinvio.
Il Fatto
Un soggetto era stato condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., con applicazione della confisca per equivalente dell’importo rideterminato in sede di legittimità in euro 29.560,46, dopo che la Cassazione aveva dichiarato la prescrizione per la residua parte.
A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 4145 del 2023 (Esposito), il condannato proponeva incidente di esecuzione per ottenere la revoca della confisca, sostenendo che la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., avendo natura sostanziale in relazione alla confisca per equivalente, fosse inapplicabile a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza e la Corte di appello di Milano confermava il provvedimento, escludendo che il mutamento giurisprudenziale potesse travolgere il giudicato. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ribadendo il principio dell’insuperabilità del giudicato rispetto ai mutamenti di giurisprudenza. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte di appello aveva correttamente escluso l’applicabilità del principio enunciato dalle Sezioni Unite Esposito, parzialmente rivisitato dalle successive Sezioni Unite n. 13783 del 2025 (Massini), proprio perché nel caso di specie la confisca non era stata disposta in executivis ma con sentenza di cognizione ormai definitiva.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata, in particolare la sentenza Corte cost. n. 230 del 2012, secondo cui il mancato riconoscimento all’overruling favorevole della capacità di travolgere il giudicato non viola il principio di uguaglianza e ragionevolezza. Tale assetto risponde all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici esauriti, tenuto conto che le decisioni delle Sezioni Unite non hanno efficacia cogente ma meramente persuasiva.
È stato altresì valorizzato il passaggio motivazionale della sentenza Sez. 3 n. 32469 del 2023 (Stea), che ha escluso la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. in assenza di una vera e propria abolitio criminis derivante da abrogazione o da declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.
La Corte ha infine rimarcato le “aporie” sistematiche che deriverebbero dall’instaurazione di un rapporto gerarchico tra le Sezioni Unite e il giudice dell’esecuzione, evidenziando come il vincolo di adeguamento non operi nei confronti del giudice della cognizione, che può discostarsi dall’orientamento nomofilattico con adeguata motivazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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