Intestazione fittizia di quote societarie e prova della provenienza delle risorse (Cass. pen. Sez. 2 n. 10427 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori la condotta di chi, mediante un accordo simulatorio, intesti fittiziamente a terzi la titolarità di quote societarie o di beni al fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova, anche indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l’acquisto del bene o per la costituzione della società da parte del soggetto che intenda sottrarsi alla misura, non essendo sufficiente l’accertamento della mera disponibilità di fatto del bene da parte di chi non ne risulti formalmente titolare. La gestione di fatto dell’impresa non implica necessariamente la qualità di socio occulto, dovendo l’accertamento vertere specificamente sulla sostanziale titolarità delle quote. L’intestatario fittizio risponde a titolo di concorso solo se consapevole della finalità elusiva perseguita dall’autore.
Il Fatto
La Corte di Appello di Milano, in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. in relazione alla costituzione di una prima società, ritenendo invece sussistente la penale responsabilità dell’imputato per il reato di trasferimento fraudolento di valori in relazione alla presunta intestazione fittizia di quote di altre tre società a responsabilità limitata operanti nel settore del trasporto. Il giudice di secondo grado confermava la condanna alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione, disponendo la confisca dell’intero capitale sociale di alcune delle società e di una percentuale del capitale di un’altra.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione due difensori, deducendo plurimi motivi concernenti, tra l’altro, l’utilizzabilità di un’intercettazione captata in un altro procedimento, la ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, il trattamento sanzionatorio e la legittimità della confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente premesso la natura di “doppia conforme” della sentenza d’appello, leggibile congiuntamente a quella di primo grado, ricordando i limiti del sindacato di legittimità che non consente una rilettura degli elementi di fatto.
In relazione alla dedotta inutilizzabilità dell’intercettazione, il Collegio ha ritenuto il motivo inammissibile, sia perché la corte territoriale aveva correttamente ravvisato profili di stretta connessione tra i procedimenti, sia perché il ricorrente non aveva superato la c.d. prova di resistenza, non avendo illustrato l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento sul convincimento espresso.
Quanto alla contestata sussistenza dell’elemento oggettivo, la Corte ha evidenziato come i giudici di merito non avessero fondato il loro convincimento solo sul contenuto delle intercettazioni, ma su un compendio di elementi convergenti, quali le dichiarazioni rese dallo stesso imputato, la riconducibilità delle sedi e dei dipendenti delle società a quest’ultimo e le risultanze circa l’operatività dei conti correnti. Ha inoltre rilevato che, per la configurabilità del reato, occorre la prova della provenienza delle risorse impiegate per l’acquisto del bene, prova che nel caso di specie era stata fornita per tutte le società indicate nel capo d’imputazione.
In ordine all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata che aveva desunto la finalità elusiva dalla pericolosità qualificata dell’imputato e dalla assenza di una effettiva dissociazione. Ha infine rigettato la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, escludendo la sussistenza del lamentato contrasto giurisprudenziale in quanto le pronunce richiamate affermavano tutte il medesimo principio relativo alla necessità della prova della provenienza delle risorse.
Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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