L’erede può contestare la confisca per lottizzazione abusiva in sede di esecuzione (Cass. pen. Sez. 3 n. 10853 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi, il proscioglimento per prescrizione non osta alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva solo se il reato sia stato accertato, con adeguata motivazione, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, prevalendo l’obbligo di accertamento sulla immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Qualora l’imputato sia deceduto prima dell’accertamento, l’erede, estraneo al giudizio penale, è legittimato a far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione avverso la confisca disposta. Il giudice dell’esecuzione, chiamato a pronunciarsi sulla revoca, deve verificare la sussistenza dell’elemento psicologico del reato e la proporzionalità della misura ablativa rispetto alla concreta entità dell’illecito, valutando se la confisca sia l’unica misura adeguata a ripristinare la conformità urbanistica, anche nell’ipotesi di lottizzazione meramente negoziale.
Il Fatto
Il ricorrente, erede dell’imputato deceduto, proponeva istanza in sede di esecuzione per ottenere la revoca della confisca disposta con sentenza della Corte di appello di Napoli del 1998, a seguito dell’appello del Procuratore generale avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, sostenendo che l’erede avesse acquistato beni confiscati senza alcun esborso e che la qualità di bene illecito fosse nota o conoscibile con l’ordinaria diligenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente affermato la piena legittimazione ad agire dell’erede in sede di esecuzione. Il decesso dell’imputato, intervenuto prima della celebrazione del giudizio, impedisce l’interlocuzione sulla sussistenza del fatto e sulla confisca; negare all’erede la possibilità di far valere le proprie ragioni si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla Corte EDU in tema di tutela del diritto di proprietà e di effettività del diritto di difesa. Esclusa l’impugnabilità della sentenza da parte dell’erede, quale soggetto estraneo al giudizio di cognizione, non può che ammettersi la sua possibilità di agire in sede di esecuzione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza relativa all’omessa valutazione dell’elemento soggettivo del reato. Il giudice di prime cure si era limitato ad analizzare la natura e la struttura del reato sotto il profilo oggettivo, omettendo ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico. Il giudice dell’esecuzione, da parte sua, non aveva colmato tale lacuna, limitandosi a rilievi sulla buona fede dell’erede, del tutto irrilevanti ai fini dell’accertamento richiesto.
La Corte ha altresì accolto la censura relativa alla proporzionalità della misura ablativa. Richiamando i principi espressi dalla Grande Camera nella pronuncia G.I.E.M. S.r.l. c. Italia, ha ribadito che la verifica di proporzionalità della confisca è necessaria anche nelle ipotesi di lottizzazione esclusivamente negoziale, in cui la trasformazione urbanistica è avvenuta mediante il frazionamento e la vendita dei suoli, senza esecuzione di opere. In tali casi, l’effettiva eliminazione dei frazionamenti e la ricomposizione fondiaria, se dimostrate, rendono la confisca una misura sproporzionata, non essendo l’unica in astratto applicabile per il ripristino della conformità urbanistica.
L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Il giudice del rinvio dovrà procedere, ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen., all’accertamento degli elementi costitutivi della lottizzazione abusiva, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e alla verifica di proporzionalità, fermo restando che l’ablazione può essere confermata solo se gli elementi siano accertati sulla base di prove acquisite prima del maturare della causa estintiva.
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Nota della Redazione
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