Correlazione accusa sentenza esclusa se fatto eterogeneo ma conoscibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 11421 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contenga gli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. La diversa descrizione del luogo di rinvenimento di una sostanza stupefacente non integra il vizio quando la dinamica dei fatti risulti chiara e l’imputato abbia avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie.
Il Fatto
La Corte di Appello di Perugia confermava la condanna di un detenuto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. L’imputato, con un unico motivo di ricorso per cassazione, deduceva la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., lamentando la mancata correlazione tra il capo di imputazione e la sentenza.
In particolare, la difesa evidenziava che, mentre il capo di imputazione indicava il rinvenimento della droga all’interno della cella, la motivazione della sentenza dava conto di una perquisizione personale che aveva portato al ritrovamento della sostanza all’interno degli slip dell’imputato, al termine di un colloquio con i familiari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, in composizione monocratica, ha preliminarmente rilevato come il motivo di ricorso riproponesse censure già vagliate e disattese dal giudice di merito. La difesa, infatti, non aveva introdotto alcun elemento di novità critica rispetto alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la relazione di servizio della polizia penitenziaria aveva documentato il rinvenimento della sostanza sulla persona dell’imputato, all’esito di una perquisizione effettuata dopo il colloquio con i familiari. Tale circostanza, lungi dal generare dubbi sulla condotta contestata, dimostrava con maggiore certezza l’appartenenza della sostanza al prevenuto.
La Corte ha riaffermato il principio per cui la violazione del principio di correlazione postula un rapporto di eterogeneità tra fatto contestato e fatto ritenuto, oppure l’assenza nel capo di imputazione di elementi costitutivi del reato, non ricavabili in via induttiva dalle risultanze probatorie. Nella specie, la diversa indicazione del luogo di rinvenimento non ha determinato alcuna lesione del diritto di difesa.
A sostegno dell’assunto, viene citato il precedente delle Sez. 2, n. 21089 del 2023, in cui è stata esclusa la violazione del principio in un caso di condanna per concorso in tentata rapina, ove la partecipazione era stata contestata con modalità diverse, ma le risultanze probatorie avevano comunque garantito la piena conoscibilità dei fatti in capo all’imputato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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