Continuazione e disegno criminoso: necessaria l’originaria ideazione unitaria (Cass. pen. Sez. 7 n. 11852 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede di esecuzione, postula che l’identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, come espressione di una originaria ideazione unitaria. Tale requisito non può essere desunto da elementi generici o dalla mera allegazione di condizioni personali del condannato, come la ludopatia, in assenza di un effettivo nesso eziologico con le singole violazioni. La valutazione del giudice dell’esecuzione, fondata sulla disomogeneità e sull’estemporaneità dei fatti, è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata, non potendo le doglianze risolversi in una sollecitazione a una diversa lettura del materiale probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Forlì, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del condannato diretta all’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di tre distinte sentenze di condanna, relative a reati commessi in un arco temporale compreso tra l’agosto e il dicembre 2009. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato gli elementi indicati dalla difesa, idonei a comprovare l’esistenza degli indici richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della continuazione, anche in ragione della ludopatia da cui era affetto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate, rilevando che il provvedimento impugnato aveva adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso dovesse essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, come espressione di una originaria ideazione unitaria.
La Corte ha precisato che, a fronte della disomogeneità delle violazioni e della loro estemporaneità, il disegno criminoso non era desumibile dagli atti. In particolare, non emergeva alcun effettivo nesso eziologico tra la condizione di ludopatia e i reati commessi, non potendo pertanto ritenersi che questi fossero il frutto di una ideazione unitaria antecedente.
Nel confermare l’impostazione del giudice dell’esecuzione, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017 e la successiva giurisprudenza di legittimità che richiede, per la configurabilità della continuazione, la prova di un unitario programma criminoso concepito nella sua globalità sin dal principio.
La Corte ha altresì evidenziato che le censure erano in parte volte a sollecitare una diversa e alternativa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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