Sospensione prescrizione inoperante se termine scaduto prima del deposito (Cass. pen. Sez. 7 n. 11870 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del termine di prescrizione prevista dall’art. 1, l. n. 103/2017, che opera tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna e la pronuncia del grado successivo o definitiva, postula che il dies a quo della sospensione sopravvenga in un momento in cui il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso. Se la prescrizione matura prima dello spirare del termine di cui all’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di primo grado, nessuna sospensione si determina e il reato è estinto.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 22 dicembre 2023, aveva condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 700 di ammenda per il reato di cui all’art. 4, l. n. 110/1975. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17 giugno 2025, aveva confermato la decisione. Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. L’art. 1, l. n. 103/2017 stabilisce che, per i reati commessi dal 1° agosto 2017, il termine di prescrizione è sospeso, fino ad un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado di giudizio, tra la data di scadenza del termine di cui all’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna e la pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la concreta operatività della sospensione postula che il dies a quo sopravvenga in un momento in cui il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso. Tale principio è stato enunciato in relazione alla nozione di sospensione, che presuppone necessariamente un termine in corso di decorrenza.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che, tenuto conto della data di commissione del reato e della sospensione disposta dal Tribunale dal 21 aprile al 22 dicembre 2023, il termine di prescrizione era maturato il successivo 31 dicembre 2023, in data anteriore a quella prevista dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza. Non essendosi determinata la sospensione del termine, il reato doveva considerarsi estinto. La Corte ha quindi escluso la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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