Giudizio di rinvio e preclusioni per la continuazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 12495 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento in sede di legittimità, è inammissibile la domanda di applicazione della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e altri reati, quando la questione non sia stata devoluta dalla sentenza rescindente e sia proposta per la prima volta con motivi aggiunti, ancorché il giudicato sui reati da unificare sia maturato in epoca successiva alla sentenza di appello annullata. L’istanza, in tal caso, resta proponibile solo in sede di esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., con le conseguenze differenziali sul computo della pena complessiva. In tema di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale ex art. 63, quarto comma, cod. pen., grava sul giudice uno specifico dovere di motivazione sia in ordine all’applicazione dell’aumento facoltativo per la circostanza meno grave, sia in ordine alla quantificazione, da giustificare con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. La determinazione intervenuta in sede di rinvio non può superare il limite della pena già cristallizzata per il divieto di reformatio in peius.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di ulteriore rinvio dopo un complesso iter processuale, aveva rideterminato la pena per due imputati, già condannati per il delitto di associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis cod. pen. (clan ‘ndrangheta operante nella Piana di Gioia Tauro), a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio aveva ritenuto inammissibile l’istanza di applicazione della continuazione proposta da uno degli imputati con motivi aggiunti, in quanto formulata per la prima volta in quella fase, e aveva applicato l’aumento facoltativo di pena per l’aggravante dell’associazione armata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., motivandone le ragioni e la misura. Avverso tale decisione entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La prima questione riguarda la preclusione della domanda di continuazione nel giudizio di rinvio. Il ricorrente aveva dedotto che la sentenza accertativa dei reati da unificare fosse divenuta irrevocabile solo nel 2016, dopo la scadenza dei termini per impugnare la sentenza di appello poi annullata. La Corte osserva come, anche in tal caso, l’istanza avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente con motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., nel primo grado utile successivo alla maturazione del giudicato. Il giudice del rinvio ha correttamente escluso l’ammissibilità della domanda avanzata per la prima volta in quella sede, atteso che l’oggetto del giudizio rescissorio è limitato alla parte della decisione caducata e non può essere ampliato con motivi aggiunti. La Suprema Corte ritiene incensurabile tale determinazione, ricordando che la questione resta comunque proponibile in executivis, con i limiti derivanti dal diverso criterio di computo della pena per il rito abbreviato, conseguenza inevitabile della diversa sede processuale.
Con riguardo al secondo motivo, concernente la determinazione dell’aumento per l’aggravante dell’associazione armata, la Corte evidenzia come il giudice del rinvio abbia assolto all’onere motivazionale rafforzato imposto dalla sentenza rescindente. La Corte territoriale ha indicato le ragioni dell’applicazione dell’aumento facoltativo ex art. 63, quarto comma, cod. pen., valorizzando il ruolo dell’imputato, la sua consapevolezza della natura armata del sodalizio e l’effettivo utilizzo della capacità intimidatoria derivante dalle armi. Tale motivazione, fondata su elementi specifici e non su mere descrizioni della condotta associativa, resiste alle censure difensive e non integra un automatismo sanzionatorio.
Quanto alla posizione del secondo ricorrente, la Corte affronta il tema del divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio. Il giudice del rescissorio ha correttamente individuato il limite invalicabile nella pena di anni dieci di reclusione per il reato associativo, già comprensiva dell’aumento per la recidiva, come cristallizzatasi a seguito della prima sentenza di annullamento. Su tale base, l’ulteriore aumento per l’aggravante dell’associazione armata è stato contenuto in mesi otto di reclusione, nel rispetto del limite indicato. La Corte rileva che il giudice del rinvio ha erroneamente individuato in mesi otto l’entità dell’aumento già irrogato con la sentenza annullata (che era in realtà di anni uno e mesi otto), ma tale errore ha ridondato a beneficio dell’imputato e, non essendo stato oggetto di impugnazione, non può produrre effetti sfavorevoli.
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Nota della Redazione
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