Ricorso inammissibile per lettura alternativa del fatto e genericità sulla non abitualità (Cass. pen. Sez. 3 n. 13011 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di legittimità, l’introduzione nel disposto dell’art. 533 cod. proc. pen. del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto non integra un vizio di motivazione se la prospettazione della difesa sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito. È altresì inammissibile per genericità il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione con cui il giudice ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il Fatto
La ricorrente, condannata dal Tribunale con sentenza del 27/09/2024 alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 674 cod. pen., ha proposto ricorso per cassazione. L’impugnazione, formalizzata come appello e convertita in ricorso, censurava la sentenza deducendo che il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputata per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, lamentando un vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto e la violazione di legge per il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Quanto al primo profilo, relativo alla ricostruzione del fatto, la motivazione del Tribunale non presentava i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità censurati, essendosi svolta attraverso un percorso che ricostruiva i contributi delle parti civili e dei testi. La ricorrente, invece, proponeva una lettura alternativa dei fatti, sostanzialmente sovrapponibile alle dichiarazioni rese dall’imputata e dal coniuge, prospettazione che il giudice di merito aveva valutato e disatteso.
Richiamando il principio per cui la duplicità di ricostruzioni alternative non costituisce vizio di legittimità se entrambe sono state oggetto di disamina, la Corte ha escluso che la censura potesse trovare ingresso in sede di legittimità. Il secondo profilo, riguardante il diniego della causa di non punibilità, è stato ritenuto generico in quanto non si confrontava con le ragioni del Tribunale, che aveva evidenziato la prosecuzione ininterrotta della condotta nonostante le rimostranze e aveva escluso la minima offensività del fatto.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
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Nota della Redazione
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