Patteggiamento e qualificazione giuridica: ricorso ammissibile solo per errore manifesto (Cass. pen. Sez. 7 n. 13807 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, ovvero sia frutto di un errore manifesto. È, invece, inammissibile l’impugnazione che richiami, come necessario passaggio logico del motivo, aspetti fattuali e probatori che non emergano con immediatezza dalla contestazione. La mera enunciazione formale di un motivo consentito, priva di elementi che evidenzino il diverso inquadramento giuridico, si risolve in una formula vuota e non supera il vaglio di ammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., che aveva applicato la pena concordata in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Con il ricorso, l’esponente ha dedotto l’errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta sarebbe stata, in realtà, riconducibile all’illecito amministrativo dell’uso personale di stupefacenti previsto dall’art. 75 d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 103/2017, a decorrere dal 3 agosto 2017, che consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità.
Il Collegio ha quindi ricordato che, a seguito della riforma, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Nel caso di specie, la contestazione dell’erronea qualificazione giuridica è stata ritenuta inconsistente, risolvendosi in una formula priva di contenuti. Il ricorrente, infatti, non ha evidenziato gli elementi di fatto che avrebbero giustificato un diverso inquadramento giuridico della condotta, né ha indicato le ragioni per cui la qualificazione adottata dal giudice sarebbe erronea. La Corte ha così censurato la natura meramente assertiva del motivo, non supportato da alcuna concreta deduzione.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui l’erronea qualificazione è deducibile solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto. In particolare, sono stati citati i precedenti delle Sez. 6, ord. n. 2721 del 2018, Sez. 6, ord. n. 3108 del 2018 e Sez. 1, n. 15553 del 2018, che escludono l’ammissibilità dell’impugnazione ove il motivo richieda un passaggio logico basato su aspetti di fatto e probatori non immediatamente desumibili dal testo del provvedimento impugnato.
Alla luce di tali principi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, determinata secondo equità.
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Nota della Redazione
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