La partecipazione associativa richiede l’affectio societatis (Cass. pen. Sez. 5 n. 882 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di partecipazione all’associazione per delinquere si distingue da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. perché richiede, sotto il profilo soggettivo, l’affectio societatis, ossia la consapevolezza e la volontà del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso, condividendone fini e metodi. La commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi, pur fortemente indiziante, non è circostanza idonea, da sola, a fondare il giudizio di partecipazione al sodalizio, essendo necessario che i rapporti con i singoli concorrenti si inseriscano in un gruppo organizzato. Il diniego dellecircostanze attenuanti generiche non può fondarsi apoditticamente sull’assenza di elementi positivi, dovendo il giudice valorizzare ogni circostanza mitigatrice ex art. 62-bis cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di un dipendente comunale (Belfiore) per i reati di associazione per delinquere e falso ideologico in atto pubblico, e quella di un intermediario (Sonda) per i reati di associazione per delinquere e falso, in relazione a un sodalizio operante dal 2014 al 2017 nel Comune di Brusciano, finalizzato a far ottenere a cittadini brasiliani il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis mediante false iscrizioni anagrafiche.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Il dipendente comunale deduceva, tra l’altro, il difetto di motivazione sulla sua partecipazione al reato associativo e sul diniego delle attenuanti generiche. L’intermediario contestava la sussistenza dell’associazione per delinquere e il proprio contributo ai delitti di falso.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale, nel tracciare il quadro normativo in tema di acquisto della cittadinanza iure sanguinis, precisa che la residenza non costituisce requisito sostanziale ai sensi dell’art. 1 legge n. 91/1992, ma rileva unicamente come prerequisito amministrativo per radicare la competenza del Comune a istruire la pratica. La dichiarazione di presenza ex art. 1 legge n. 68/2007 legittima il soggiorno dello straniero ma non esime dall’onere di dimostrare la dimora abituale ai fini dell’iscrizione anagrafica ai sensi della legge n. 1228/1954.
Quanto al ricorso dell’intermediario, la Corte lo dichiara infondato, rilevando che la sua condotta di procacciamento dei cittadini stranieri da iscrivere all’anagrafe integra un contributo causale apprezzabile ai sensi dell’art. 110 cod. pen., non ravvisandosi i presupposti per l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen..
Accogliendo invece il ricorso del dipendente comunale, la Corte censura la sentenza impugnata per aver valorizzato elementi evanescenti, come la cooperazione nella istruzione delle pratiche, senza esplorare il tema dell’affectio societatis, ossia la prova della consapevole adesione al programma criminoso del sodalizio. Richiamando il principio secondo cui la commissione di più reati-fine non basta a fondare la partecipazione associativa, la Corte annulla la sentenza limitatamente al capo A) e al trattamento sanzionatorio.
La Corte ritiene inoltre fondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche, rilevando la sproporzione della pena inflitta rispetto al trattamento riservato a figure di primo piano e la mancata valorizzazione di elementi quali l’incensuratezza e il ruolo marginale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.