L’annullamento per la recidiva fondata solo sui precedenti penali (Cass. pen. Sez. 3 n. 14009 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva non può essere riconosciuta sulla base del solo richiamo ai precedenti penali, essendo richiesta una valutazione in concreto che, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., verifichi il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, accertando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. In tema di confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, la motivazione sul requisito della sproporzione deve essere tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, aggravato dalla recidiva. La Corte di appello di Roma confermava la pronuncia, riconoscendo l’aggravante sulla base dei precedenti penali e disponendo la confisca per sproporzione di una somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, che aveva giustificato la provenienza come provento di un’eredità.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo illogicità della motivazione in ordine alla recidiva e violazione di legge in relazione alla confisca, contestando la mancanza di un nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato contestato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ribadendo che la recidiva, quale circostanza aggravante soggettiva, non può essere applicata sulla base della sola esistenza di precedenti penali. Il giudice di merito è tenuto a valutare, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., se la pregressa condotta criminosa abbia influito quale fattore criminogeno sulla commissione del reato sub iudice.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si era limitata a richiamare le tre precedenti condanne per reati specifici, senza esaminare il concreto rapporto tra i fatti e la presunta accentuata pericolosità sociale del soggetto. La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva.
Quanto al secondo motivo, il ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha chiarito che la confisca della somma di 7.000 euro non era avvenuta in quanto profitto del reato, ma quale confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., espressamente richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ritenuto che la motivazione addotta dalla Corte di appello fosse adeguata, avendo evidenziato la sproporzione tra la somma posseduta e le capacità reddituali dell’imputato, di fatto inesistenti, nonché l’inattendibilità della giustificazione relativa all’eredità, non documentata e non specificata nei tempi e nell’effettiva misura.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il nuovo giudizio sulla recidiva, rigettando il ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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