L’aggravante del metodo mafioso nel concorso esterno eventuale (Cass. pen. Sez. 2 n. 14514 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, non potendo il controllo di legittimità risolversi in una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti. La legittimità della motivazione del tribunale del riesame che richiami le argomentazioni dell’ordinanza genetica presuppone che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio. Ai fini della configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso è necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell’attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso, percepibilità che va valutata anche tenendo conto della contiguità della vittima ad ambienti criminali. Il giudizio di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. non richiede l’applicazione dei criteri valutativi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non essendo quest’ultimo richiamato dal primo.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen. L’indagato era accusato di aver partecipato, insieme ad altro soggetto, a un’estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un commerciante, spendendo il nome della famiglia Senese e ricorrendo alla violenza fisica. Il Tribunale del riesame, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava integralmente l’ordinanza genetica, rigettando le deduzioni difensive in ordine alla gravità indiziaria, alla sussistenza dell’aggravante e alle esigenze cautelari. Avverso tale decisione, l’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria, è stato dichiarato inammissibile in quanto volto a sollecitare un nuovo apprezzamento di circostanze fattuali già ampiamente esaminate dal giudice di merito. La Corte ha ribadito il principio per cui il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non potendosi procedere a una nuova valutazione degli elementi indizianti. In particolare, è stato valorizzato il dato per cui ai fini dell’adozione della misura è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, non applicandosi i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all’aggravante del metodo mafioso. È stato chiarito che la contiguità della persona offesa ad ambienti malavitosi rende ancora più immediata la comprensione del messaggio minatorio, essendo l’aggravante connessa alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso. La giurisprudenza citata, in particolare Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, richiede la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, della provenienza dell’azione da un contesto di criminalità organizzata.
Il terzo motivo, concernente le esigenze cautelari, è stato ritenuto aspecifico. La Corte ha condiviso l’orientamento per cui il disposto dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce una doppia presunzione relativa in caso di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. La presunzione di perdurante pericolosità, non assoluta, non è stata ritenuta vinta da elementi di segno contrario, emergendo dal contesto la professionalità delle condotte e la commissione del fatto durante l’applicazione di altra misura coercitiva.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre disposto gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., non conseguendo la rimessione in libertà del ricorrente.
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Nota della Redazione
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