Vizi dell’interrogatorio di garanzia non deducibili davanti al tribunale del riesame (Cass. pen. Sez. 2 n. 14517 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le questioni inerenti all’efficacia della misura cautelare personale correlate all’irregolarità dello svolgimento dell’interrogatorio di garanzia (per asserita mancanza, tardività o invalidità dell’atto) non sono deducibili davanti al tribunale del riesame, né rilevabili d’ufficio, poiché eventuali vizi della procedura successiva all’emissione e all’applicazione del vincolo cautelare non attengono alla legittimità del titolo cautelare né a quella della procedura di riesame. Il tribunale del riesame, investito della questione relativa all’insussistenza delle esigenze cautelari, ha sempre il potere di confermare l’ordinanza coercitiva per esigenze diverse da quelle poste alla base della originaria applicazione della misura, atteso il carattere interamente devolutivo del mezzo di impugnazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’indagato in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, aveva integralmente confermato l’ordinanza genetica. Avverso tale decisione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato, esaminando separatamente i motivi proposti.
Quanto al primo motivo, concernente l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia, il Tribunale aveva correttamente richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui non sono deducibili davanti al tribunale del riesame le questioni relative all’efficacia della misura cautelare correlate all’irregolarità dello svolgimento dell’interrogatorio stesso. La Corte ha ribadito che eventuali vizi della procedura successiva all’emissione del vincolo cautelare non incidono sulla legittimità del titolo né su quella della procedura di riesame, potendo essere eccepiti nelle sedi competenti. L’allegazione generica della lesione dei diritti difensivi non è stata ritenuta idonea a superare tale principio.
Con riferimento al secondo e al terzo motivo, la Corte ha rilevato che il mutamento del quadro cautelare era stato debitamente valutato dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale, i quali avevano stigmatizzato, al fine di individuare la misura più adeguata ex art. 275 cod. proc. pen., il maggior disvalore del fatto e la maggiore pericolosità dell’indagato, in ragione della serialità degli atti predatori e delle modalità organizzative. Solo quale marginale conforto motivazionale erano stati richiamati l’avvalimento della facoltà di non rispondere e il paventato pericolo di intimidazione delle persone offese.
La Corte ha infine ricordato che, trattandosi di un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, il tribunale del riesame ha il pieno controllo sulla legittimità e sull’adeguatezza del provvedimento applicativo, potendo confermare l’ordinanza coercitiva anche per esigenze diverse da quelle poste alla base della originaria applicazione della misura. Le doglianze in tema di adeguatezza e proporzionalità di altre misure sono state pertanto ritenute di carattere schiettamente rivalutativo e impermeabili allo scrutinio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.